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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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9. IV L’agevolazione della fuga dall’Italia di Oliviero Tognoli.<br />

Oliviero Tognoli, nato a Concesio il 10/4/1951, figlio di un imprenditore trasferitosi<br />

per un periodo in Sicilia dove aveva costituito talune società nel settore industriale<br />

siderurgico (tra queste la F.A.S.- Ferrerie e Accaiaierie Sud. s.p.a.- con sede a Modica prov.<br />

Ragusa), è stato coinvolto nella nota operazione di Polizia sviluppatasi tra gli U.S.A., la<br />

Spagna, la Svizzera e l’Italia, denominata “Pizza Connection”.<br />

Nell’ambito di tale indagine ne erano emersi i collegamenti criminali con noti<br />

esponenti dell’organizzazione “Cosa Nostra” dediti al traffico internazionale di stupefacenti,<br />

di cui era a capo il mafioso Gaetano Badalamenti ed ai quali il Tognoli aveva prestato il<br />

proprio contributo sulla base della sua notevole esperienza nel settore delle mediazioni<br />

finanziarie internazionali.<br />

Il 16/4/1984, dopo essere sfuggito all’esecuzione di un provvedimento di fermo di<br />

Polizia Giudiziaria, era stato raggiunto in stato di irreperibilità dall’ordine di cattura n°<br />

90/84 emesso dalla Procura della <strong>Repubblica</strong> presso il Tribunale di Palermo per il delitto di<br />

cui all’art. 75 L. 22/12/1975 n° 685, commesso in concorso con numerosi soggetti colpiti a<br />

loro volta dal mandato di cattura emesso dall’Ufficio Istruzione di Palermo n°164/84 in<br />

relazione ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e traffico internazionale di<br />

stupefacenti. Rimasto latitante per piu’ di quattro anni, il 12/10/1988 era stato tratto in<br />

arresto all’aeroporto di Lugano (cfr. documentazione acquisita all’udienza del 19/4/1994<br />

sottofascicolo n° 31 doc. difesa).<br />

A seguito di una complessa vicenda processuale, connotata da una numerosa serie di<br />

conflitti di competenza tra le Autorità Giudiziarie palermitana, romana e milanese, il<br />

Tognoli è stato giudicato dal Tribunale di Roma che, con sentenza n° 614 in data 28/3/1992,<br />

divenuta irrevocabile il 6/10/1992, lo ha condannato alla pena di anni sei, mesi otto di<br />

reclusione e £ 200.000.000 di multa (così diminuita la pena base di anni 15 di reclusione per<br />

concessione delle circostanze attenuanti generiche e per applicazione della diminuente<br />

prevista per il rito abbreviato prescelto) in relazione al delitto di associazione per delinquere<br />

finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, aggravato per avere agito con la<br />

qualifica di “capo” ed in concorso con un numero di persone superiore a dieci, tra le quali<br />

numerosi esponenti di “Cosa Nostra” già condannati con sentenza irrevocabile per il reato di<br />

cui cui all’art. 416 bis. c.p. nell’ambito del primo maxi processo. Il peculiare contributo<br />

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