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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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fin dall’inizio della sua collaborazione al giudice Falcone nel 1989. Egli, infatti, aveva<br />

lasciato intuire agli inquirenti l’esistenza di piu’ gravi responsabilità da parte sua rispetto a<br />

quelle inizialmente confessate ammettendo di non essere “uno stinco di santo” e di avere<br />

commesso “atroci crimini” di cui vergognarsi.<br />

Ciò ha consentito alcuni anni dopo alle Autorità statunitensi di intuire la portata<br />

delle informazioni che il Mannoia sarebbe stato in grado di fornire e di pretenderne una<br />

collaborazione totale. Non appare casuale che la “svolta” nella sua collaborazione si sia<br />

determinata negli Stati Uniti, dove era in vigore un trattamento normativo di protezione dei<br />

collaboranti che poneva come condizione per l’inserimento del suddetto “ nel programma di<br />

sicurezza” la confessione di tutti i fatti-reato commessi. Messo dinanzi ad una concreta<br />

prospettiva di una vita sicura per sè e per i propri familiari, Mannoia riuscì a superare le<br />

remore iniziali confessando tutti i delitti commessi ed iniziando a disvelare anche quanto a<br />

sua conoscenza in ordine ai fenomeni collusivi. Nè è di poco rilievo la circostanza che il<br />

Mannoia abbia rinunciato alle garanzie di “inutilizzabilità” contro di lui delle sue<br />

confessioni, previste in suo favore dal trattato di mutua assistenza giudiziaria tra l’Italia e gli<br />

U.S.A, così dando prova della massima trasparenza nella sua determinazione alla piu’ ampia<br />

collaborazione.<br />

A questo punto, al fine di un giudizio piu’ specifico di attendibilità del collaborante<br />

con riferimento alle dichiarazioni rese nei confronti dell’odierno imputato, occorre<br />

procedere alla analisi delle diverse occasioni in cui egli ha avuto modo di rivelare quanto a<br />

sua conoscenza.<br />

Il Mannoia ha precisato che durante il primo interrogatorio reso dinanzi all’Autorità<br />

Giudiziaria italiana nell’Aprile del 1993 non aveva detto quanto a sua conoscenza<br />

sull’odierno imputato giustificandosi con la sua volontà di non prolungare ulteriormente un<br />

interrogatorio che era stato particolarmente lungo ed estenuante e che aveva compromesso<br />

la propria capacità di ricostruzione mnemonica delle proprie conoscenze in termini di<br />

“lucidità”.<br />

Nel corso dell’istruzione dibattimentale è stato possibile acquisire copia (omissata<br />

per esigenze di segreto investigativo attinenti altri procedimenti) del p.v. di interrogatorio<br />

reso il giorno 3 Aprile del 1993, da Marino Mannoia, presso l’U.S. Attorney’s Office del<br />

Distretto Meridionale di New York, nell’ambito della commissione rogatoria internazionale,<br />

autorizzata in relazione al procedimento penale n°1557/1992 della Procura della <strong>Repubblica</strong><br />

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