07.06.2013 Views

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Le c.d. “chiamate plurime”<br />

Un profilo della chiamata in correità destinato probabilmente a rimanere uno dei piu’<br />

controversi anche nell'ambito del nuovo codice di procedura penale, è quello relativo alla<br />

c.d. chiamata plurima, cioè alla possibilità di fondare la condanna dell'imputato<br />

esclusivamente su dichiarazioni accusatorie provenienti da una pluralità di soggetti rientranti<br />

fra quelli previsti dall'art.210 c.p.p..<br />

Sul punto occorre avere riguardo non già alla "relazione al testo definitivo", che<br />

nulla dice al riguardo, quanto alla "relazione al progetto preliminare".<br />

In questa relazione, si afferma di voler fondare la nuova disciplina della materia su di<br />

una duplice serie di indicazioni: quelle provenienti dalla giurisprudenza della Corte di<br />

Cassazione, nonchè quelle ricavabili dall' "esperienza dei Paesi in cui vige il sistema<br />

accusatorio, nel quale la valutazione della accomplice evidence è accompagnato dalla<br />

c.d.corroboration"(Rel.Prog. Prel. pag.61).<br />

Quanto al primo punto di riferimento, relativo alle indicazioni provenienti dalla<br />

giurisprudenza, si può affermare che l'indirizzo piu’ restrittivo in ordine alle "chiamate<br />

plurime", anche sotto l'impero del codice previgente, sembra non avesse esitazioni nel<br />

ricomprenderle nella categoria dei riscontri estrinseci "purchè ciascuna di esse sia<br />

intrinsecamente attendibile.....e tutte risultino in concordanza fra di loro ed autonome l'una<br />

dall'altra, nel senso che i chiamati non abbiano colluso ai danni dell'accusato e non siano<br />

reciprocamente condizionati".(cfr.Cass. Pen.5/7/1988, Belfiore).<br />

Ritornando alla idoneita' convalidante riconosciuta dalla Suprema Corte alle<br />

successive chiamate di correo, va ricordato che, secondo un costante orientamento<br />

giurisprudenziale, quando sussistono piu' chiamate in correita', "ognuna di tali chiamate<br />

mantiene il proprio carattere indiziario e dove siano convergenti verso lo stesso significato<br />

probatorio, ciascuna conferisce all'altra quell'apporto esterno di sinergia indiziaria la quale<br />

partecipa alla verifica sull'attendibilita' estrinseca della fonte di prova" (cfr. fra le altre Cass.<br />

Sez. I 1 agosto 1991 n° 8471 Paone ed altro, in A.n.p.p. 1992, pag. 129).<br />

Quanto, poi, ai parametri ed ai criteri di valutazione della reciproca attendibilita', nel<br />

caso di coesistenza e convergenza di fonti propalatorie, la Suprema Corte ha ritenuto di<br />

73

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!