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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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nel riciclaggio di denaro proveniente dal trffico di droga), aveva detto ai propri familiari di<br />

tenerlo al corrente di ogni fatto straordinario che potesse riguardarlo, ed infatti la mattina del<br />

12 Aprile il fratello Mauro lo aveva rintracciato all’hotel “Ponte” di Palermo avvertendolo<br />

che quella mattina si erano presentati diversi poliziotti nella sua casa a Brescia cercandolo;<br />

da ciò il Tognoli aveva dedotto che era stato emesso un provvedimento di cattura nei suoi<br />

confronti ed aveva deciso di abbandonare in tutta fretta l’albergo dandosi alla latitanza (cfr.<br />

p.v. di interrogatorio di Oliviero Tognoli in data 8/5/1989, acquisito con ordinanza in data<br />

22/9/1995, ai sensi dell’art. 513 cpv. c.p.p., stante l’accertata irreperibilità in Italia<br />

dell’imputato di reato connesso- cfr. citazione in lista del Tognoli da parte della difesa- atto<br />

di citazione del predetto da parte della difesa acquisito all’udienza del 21/10/1994-<br />

successiva citazione con dffida di accompagnamento eseguita dal Tribunale e telegramma<br />

trasmesso dalla Compagnia dei C.C. di Gardone Val Trompia, acquisito all’udienza del<br />

28/10/1994).<br />

Come può rilevarsi, nella nuova versione offerta dal Tognoli nessun ruolo<br />

determinante era stato attribuito ai fini della sua fuga all’avvertimento di un funzionario di<br />

Polizia: la telefonata ricevuta all’hotel “Ponte”, diversamente da quanto dichiarato alla<br />

dott.ssa Del Ponte nel verbale del Dicembre 1988, sarebbe stata effettuata dal fratello Mauro<br />

il quale si sarebbe limitato ad avvertirlo che era stato cercato da alcuni poliziotti nella sua<br />

residenza ufficiale, grazie a ciò ed anche alle notizie pubblicate il giorno precedente sulla<br />

stampa in ordine ai suoi complici il Tognoli avrebbe intuito di essere in pericolo ed avrebbe<br />

deciso di darsi a precipitosa fuga. Pur avendo ammesso un rapporto di conoscenza con il<br />

dott. Contrada lo aveva ridimensionato ad un contatto fugace, episodico ed assolutamente<br />

insignificante mentre al dott. Di Paola, soggetto del quale mai aveva fatto cenno in<br />

precedenza, aveva attribuito un ruolo assolutamente neutro di un amico che si sarebbe<br />

sostanzialmente limitato a dargli dei buoni consigli in ordine alle sue dubbie frequentazioni<br />

con Greco Leonardo e che lo aveva genericamente avvertito dell’esistenza di un sospetto di<br />

indagini sul suo conto alcuni giorni prima di quello in cui il Tognoli aveva deciso, grazie ad<br />

una sua felice intuizione, di darsi alla latitanza.<br />

Tali dichiarazioni assolutamente inconciliabili con quelle che il Tognoli aveva reso<br />

in precedenza ai funzionari ed ai magistrati che lo avevano contattato e piu’ volte<br />

interrogato appaiono del tutto inattendibili ed in contrasto con altre numerose risultanze<br />

processuali.<br />

Innanzi tutto, quanto detto dal Tognoli nella rogatoria dell’8/5/1989 è in<br />

contraddizione con quanto dichiarato in precedenza; quindi se fossero vere le prime<br />

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