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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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affrontato tale argomento, ma che, come si è già anticipato è stato indicato non soltanto dal<br />

Mannoia ma anche dal Cancemi come un altro dei “favori” cui si era prestato il dott.<br />

Contrada, la pratica era stata avviata con un’istanza fondata sulla presunta necessità del<br />

documento di guida per ragioni di lavoro ed anche in questo caso gli uffici della Questura<br />

avevano dato avvio con rara celerità ad un’istruttoria che sembrava preludere ad un esito<br />

favorevole. Senonchè, quando la pratica per la patente del Greco, a differenza di quanto era<br />

avvenuto in precedenza per la pratica Bontate, era giunta al Questore il dr. Epifanio non era<br />

piu’ in carica ed era stato sostituito dal questore Vincenzo Immordino, che per ammissione<br />

dello stesso imputato non aveva con lui un rapporto improntato a reciproca stima. Tuttavia<br />

nel corso del procedimento avviato all’interno della Questura, per la pratica Greco, il dott.<br />

Contrada era stato interpellato, nella sua qualità di dirigente della Squadra Mobile, dal<br />

Questore Immordino (dalla documentazione non si rileva il tipo di parere espresso - se<br />

negativo o positivo- dall’imputato in ordine alla restituzione della patente in esame).<br />

E’ singolare, però, che il Questore abbia ritenuto di redigere personalmente il parere<br />

negativo da inoltrare alla Prefettura, nonostante l’istruttoria avviata all’interno della<br />

Questura avesse accertato, in sintonia con quanto prospettato nell’istanza dal Greco, che<br />

questi aveva necessità del documento richiesto in relazione ad esigenze lavorative, che pur<br />

si presentavano di natura precaria (cfr. fonogramma cit. in data 28/12/1979 in cui si dà atto<br />

che il Greco sarebbe rimasto a Palermo fino al mese di Aprile).<br />

Davanti all’ostacolo del parere di Immordino, che aveva impedito al Greco di<br />

ottenere per vie regolari la restituzione della patente sulla stessa falsariga dell’istruttoria che,<br />

invece, aveva consentito al Bontate di ottenerla, l’unica possibilità era quella di ricorrere<br />

alla sottrazione materiale del documento giacente presso gli atti della Prefettura.<br />

Ritiene il Collegio che tra tale illecita sottrazione ed il pregresso avviamento della<br />

pratica con rara celerità presso gli Uffici della Questura vi sia una certa connessione, ove si<br />

consideri che, secondo quanto dichiarato dal teste Piero Mattei (che ha prestato servizio<br />

presso la Prefettura di Palermo dal 1985 al 1990 e nuovamente dal gennaio 1993 ad oggi) il<br />

personale di Polizia ha, normalmente, accesso agli archivi esistenti presso l’Ufficio patenti<br />

della Prefettura e che solo in tempi recenti, è stata instaurata la prassi di formalizzare una<br />

richiesta scritta per la consultazione, di cui rimane traccia agli atti (cfr. ud. 15/3/1995).<br />

Altrettanto singolare appare la circostanza che Greco Giuseppe, nel 1978, era<br />

riuscito ad ottenere il rilascio del passaporto con una procedura anch’ essa celere ed<br />

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