07.06.2013 Views

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ud. 29/11/1994 ff. 23 e ss.).<br />

Marino Mannoia ha anche evidenziato un particolare, che ha trovato puntuale<br />

conferma documentale, secondo cui ciò di cui il gruppo di mafia si lamentava nell’accaduto,<br />

non era tanto l’azione da parte delle Forze di Polizia, bensì la specifica circostanza che<br />

taluni parenti degli stessi denunciati, avevano “parlato di piu’ “ di quel che dovevano,<br />

indirizzando le indagini proprio su Rosario Riccobono (cfr. ud. cit. ff. 23 e 24).<br />

Ed in effetti dalla lettura della sentenza di primo grado, relativa all’omicidio<br />

Cappiello, si evince come le dichiarazioni rese nella fase delle indagini da Buffa Ignazia<br />

Rosalia e da Buffa Pietro, rispettivamente sorella e fratello di Buffa Antonino, nonchè da<br />

Davì Francesco, fratello di Davì Salvatore, (i quali in sede dibattimentale si erano avvalsi<br />

della facoltà di non rispondere), si erano rivelate determinanti per accertare le responsabilità<br />

di taluni imputati ed in particolare per individuare la presenza nella casa dei Buffa in epoca<br />

precedente ai gravi fatti denunciati proprio di Rosario Riccobono e Gaspare Mutolo (cfr. ff.<br />

10 e ss.- 21 e ss. sent. di primo grado cit.).<br />

Mutolo era riuscito a dimostrare la sua totale estraneità all’omicidio in oggetto<br />

perchè in quel giorno era ricoverato presso una Casa di Cura palermitana dove aveva subito<br />

un intervento chirurgico (cfr. f. 200 ud. 7/6/1994).<br />

L’estraneità di Mutolo all’episodio delittuoso in oggetto e la conclusione della<br />

vicenda giudiziaria con la totale assenza di “danni” per lo stesso Mutolo e per il Riccobono,<br />

il quale per tutto il periodo in cui fu ricercato per tali fatti era rimasto sempre latitante, non<br />

consentono alcuna utilizzazione di tale vicenda al fine difensivo della enunciata tesi della<br />

“calunnia per vendetta”.<br />

Che il tentativo di utilizzazione di tale vicenda nell’ambito dell’odierno<br />

procedimento sia stato ispirato esclusivamente dal fine difensivo di incrinare l’attendibilità<br />

di Mutolo, si evince, ancor con maggiore evidenza da un episodio, che in sè potrebbe<br />

apparire poco rilevante, ma che è idoneo ad indicare la precisa volontà da parte<br />

dell’imputato di rinvenire specifici fatti commessi nel corso della propria attività<br />

professionale ai danni del collaborante, tali da evidenziare il proprio “eccesso” investigativo<br />

ai suoi danni e conseguentemente la ragione scatenante della volontà di vendetta da parte di<br />

Mutolo.<br />

Ed infatti, nel corso dell’esame reso all’udienza dell’8/11/1994, l’imputato ha<br />

291

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!