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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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menzione a verbale (ciò indica ovviamente che da tale comportamento e quindi dall’intero<br />

esame possono trarsi elementi di prova); l’art. 499 c. III come richiamato dall’art. 503 c.II<br />

che prevede la possibilità di domande suggestive nel controesame dell’imputato (possibilità<br />

che è sempre finalizzata ad una valutazione di attendibilità della dichiarazione) ed ancora<br />

l’art. 503 c. V e VI, che prevede l’acquisibilità al fascicolo dei c.d. “atti garantiti” che l’art.<br />

526 c.p.p rende utilizzabili una volta acquisiti al fascicolo ai fini della decisione.<br />

Per quanto concerne la prova c.d. logico-critica il legislatore ha espressamente<br />

posto all’art. 192 c. II°, con una formula mutuata dall’art. 2729 del cod. civile, la regola<br />

secondo cui “l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano<br />

gravi, precisi e concordanti“.<br />

Sui criteri di valutazione di tale tipo di prova si è spesso soffermata la girisprudenza<br />

della Suprema Corte che appare opportuno riportare nelle sue piu’ significative pronunce :<br />

CASS. SEZ. 1 SENT. 03499 DEL 27/03/91<br />

“ L'art. 192 comma secondo nuovo cod. proc. pen. riconosce formalmente la<br />

validita' probatoria degli indizi, quando siano gravi, precisi e concordanti. Gravi sono gli<br />

indizi consistenti, cioe' resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti; precisi<br />

sono quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o piu'<br />

verosimile, percio' non equivoci; concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e<br />

piu' ancora con altri dati o elementi certi. Quando hanno queste caratteristiche gli indizi<br />

possono costituire prova di un fatto, se valutati nel loro complesso e in logica<br />

coordinazione”.<br />

CASS. SEZ. 2 SENT. 06461 DEL 11/06/91<br />

“ Nel procedimento indiziario l'indizio singolo dev'essere sempre reale, certo e<br />

univoco per assurgere al rango di elemento probatorio; inoltre, ai fini della prova,<br />

occorrono piu' indizi gravi, univoci e concordanti, valutati nel loro insieme unitario, ai<br />

sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del nuovo codice di rito, sicche' il rigoroso e<br />

obiettivo accertamento del dato ignoto deve essere lo sbocco necessitato e strettamente<br />

conseguenziario, sul piano logico-giuridico, per dare certezza alla attribuibilita' del fatto<br />

illecito a un comportamento concludente dell'imputato; con esclusione di ogni altra<br />

soluzione logica, in termini di equivalenza e di alternativita', sulla base degli elementi<br />

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