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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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quello attuale, concernendo pur sempre la norma una ben definita ipotesi di connessione<br />

materiale oggettiva."(cfr.CASS.Sez.Un.cit.).<br />

<strong>La</strong> disciplina per l’assunzione dell’esame degli imputati di reati connessi o collegati<br />

è prevista dal nuovo codice all’art. 210 c.p.p. ed alle norme da tale articolo richiamate.<br />

Le dichiarazioni dei “collaboratori di giustizia”, la cui nozione è stata introdotta<br />

dalla legislazione premiale, prima in materia di legislazione d’emergenza contro la<br />

criminalità terroristica (cfr. art. 4 D.L. 15/12/1979 n° 625 conv. con mod. nella L. 6/2/1980)<br />

e successivamente in materia di criminalità mafiosa (cfr. art. 1 c. 5 D.L. 13/5/1991 n° 152<br />

conv. in L. 12/7/1991 n° 203), possono essre defiinite come dichiarazioni provenienti da<br />

coloro che, dissociandosi dagli altri , “si siano adoperati per evitare che l’attività delittuosa<br />

sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’Autorità di polizia o<br />

l’Autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per<br />

l’individuazione o la cattura degli autori dei reati”.<br />

Ove tali dichiarazioni siano riconducibili, soggettivamente ed oggettivamente, ad<br />

una delle figure processuali prima evidenziate, devono essre sottoposte alla medesima<br />

disciplina valutativa di cui all’art. 192 c. 3 c.p.p.. in base al quale le dichiarazioni di tali<br />

soggetti : “sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano<br />

l’attendibilità “.<br />

L’introduzione di tale specifica disposizione nel nuovo codice che, secondo le<br />

aspettative espresse nella stessa Relazione al progetto preliminare, avrebbe dovuto superare<br />

le dispute tra operatori e studiosi del processo in ordine alla problematica valutazione della<br />

“chiamata in correità” è stata ispirata da una duplice esigenza : da un lato, sulla scia delle<br />

esperienze dei paesi in cui vige il sistema accusatorio nel quale il sistema della “ accomplice<br />

evidence” è accompagnata dalla c.d. “corroboration” , sancire il principio del necessario<br />

riscontro probatorio della chiamata di correo, peraltro già anticipato dalle pronunce della<br />

Suprema Corte in materia durante il codice previgente, dall’altro escludere che le<br />

dichiarazioni del chiamante in correità potessero qualificarsi “ex lege” come elementi<br />

probatori inutilizzabili.<br />

E difatti la introduzione di una regola normativa di valutazione della chiamata di<br />

correo nell’ambito delle disposizioni dedicate alle prove se da un lato consente di superare<br />

definitivamente il problema, teoricamente prospettabile nel vecchio impianto codicistico,<br />

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