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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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obiettivamente adeguato e soggettivamente diretto a rafforzare o mantenere in vita<br />

l’associazione criminosa, con la consapevolezza e la volontà di contribuire alla realizzazione<br />

degli scopi dell’associazione a delinquere.<br />

Pertanto il concorso non sussisterebbe ove il contributo fosse fornito ai singoli<br />

associati ovvero avesse ad oggetto specifiche imprese criminose e l’agente si ponesse in<br />

posizione di indifferenza rispetto alle finalità proprie dell’associazione (cfr. Cass. sez. I sent.<br />

n° 02902 del 24/07/1993).<br />

In alcune pronunce della Suprema Corte è stato posto, poi, l’accento sul carattere<br />

dell’episodicità del contributo dell’estraneo per distinguerlo da quello del partecipe<br />

(“risponde a titolo di concorso nel reato associativo il soggetto che, estraneo alla struttura<br />

organica del sodalizio, si sia limitato anche ad occasionali prestazioni di singoli<br />

comportamenti aventi idoneità causale per il conseguimento dello scopo sociale o per il<br />

mantenimento della struttura associativa, avendo la consapevolezza dell’esistenza<br />

dell’associazione e la coscienza del contributo che ad essa arreca” cfr. Cass. sez. I sent. n°<br />

04805 dell’8/01/1993- in senso conforme sez. I 23 Novembre 1992 e 18 Giugno 1993).<br />

A tale orientamento favorevole all’estensione delle disposizioni di cui agli artt. 110 e<br />

ss c.p. alla fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p. ha aderito la pronuncia delle Sezioni Unite<br />

della Suprema Corte che, affermando il principio della sicura configurabilità nel nostro<br />

Ordinamento del concorso esterno nell’associazione mafiosa, ha posto in evidenza la<br />

diversità di ruoli e di atteggiamento psichico tra il partecipe all’associazione ed il<br />

concorrente eventuale materiale, distinguendo l’azione tipica del primo da quella atipica del<br />

secondo.<br />

Il partecipe è colui che “entra nell’associazione e ne diventa parte”, ciò significa che,<br />

con riferimento all’elemento materiale, perchè una condotta possa ritenersi aderente al tipo<br />

previsto dall’art. 416 bis c.p. deve rispecchiare un grado di compenetrazione del soggetto<br />

con l’organismo criminale, tale da potersi sostenere che egli, appunto, faccia parte di esso e<br />

quindi vi sia stabilmente incardinato con determinati compiti, continui, anche per settori di<br />

competenza, e da un punto di vista soggettivo, che il soggetto abbia, sia la volontà di fare<br />

stabilmente parte dell’associazione, sia la volontà di contribuire alla realizzazione dei suoi<br />

fini.<br />

<strong>La</strong> stabile compenetrazione di un soggetto con l’organismo criminale mafioso potrà<br />

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