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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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pertanto escludersi, in via di principio che, in presenza di date condizioni, anche una<br />

pluralita' di dichiarazioni di correi, tutte tra loro coincidenti, possano essere ritenute<br />

idonee a confermare l'attendibilita' dell'accusa formulata dal coimputato. Deve pero' essere<br />

certo che i coimputati abbiano detto la verita' e perche' cio' possa affermarsi, appare<br />

indispensabile che il giudizio di attendibilita' intrinseca di ogni chiamata sia<br />

particolarmente severo e scrupoloso, in modo da allontanare ogni possibile dubbio di<br />

reciproche influenze e di progressivo allineamento dei dettagli originariamente divergenti<br />

di ciascuna di esse. Deve, cioe', essere garantito l'effettivo rispetto del principio, tuttora<br />

valido, che l'attendibilita' intrinseca non puo' essere desunta da altro che dalla presenza dei<br />

requisiti del disinteresse, della spontaneita' e della costanza: elementi, questi ultimi, che<br />

debbono formare oggetto di analisi particolarmente accurata da parte del giudice di<br />

merito, il quale tra l'altro, deve dare conto nella motivazione, dei criteri seguiti e delle<br />

scelte adottate”.<br />

CASS. SEZ. 1 SENT. 14669 DEL 09/11/90<br />

“Il nuovo codice di procedura penale, all'art. 192 ha previsto espressamente che le<br />

dichiarazioni in correita' di un coimputato debbono essere valutate unitamente "agli altri<br />

elementi di prova". Cio' significa, da un canto, che viene valorizzato nella motivazione il<br />

concetto di valutazione unitaria nel senso che debbono essere indicate non solo le prove ma<br />

anche gli indizi che servano a convalidare la chiamata; dall'altro, tali elementi, pur<br />

dovendo essere significativi, sono normalmente del tutto inidonei a sostenere, per se stessi,<br />

la colpevolezza dell'accusato; perche' in tal caso la prova sarebbe fondata su tali elementi e<br />

non sulla chiamata”.<br />

CASS. SEZ. 2 SENT. 03902 DEL 06/04/91<br />

“In tema di chiamata di correo, se e' vero che non puo' essere ritenuto sufficiente<br />

l'accertamento dell'attendibilita' intrinseca della parola dell'accusatore e che occorre<br />

anche, in relazione alle accuse che quest'ultimo muove, operare una verifica estrinseca, e'<br />

altrettanto vero che l'elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in una<br />

prova distinta della colpevolezza del chiamato, perche' cio' renderebbe ultronea la<br />

testimonianza del correo; esso deve comunque consistere in un dato "certo" che, pur non<br />

avendo la capacita' di dimostrare la verita' del fatto oggetto di dimostrazione, sia tuttavia<br />

idoneo ad offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilita' di chi lo ha riferito. Ne<br />

consegue che tale dato non deve necessariamente concernere il "thema probandum", in<br />

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