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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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avuto con Mutolo in occasione dei funerali della madre; ed infatti, dal rapporto tecnico per<br />

l’abitabilità del fabbricato sito in via Ammiraglio Cagni n° 23 acquisito in atti e già citato, si<br />

evince che i lavori erano stati ultimati nel Settembre del 1977 mentre il colloquio con<br />

Mutolo era avvenuto nei primi mesi del 1981. Tale corrispondenza cronologica, avuto<br />

riguardo al lungo periodo di tempo trascorso da tali fatti, lungi dal considerarsi una mera<br />

coincidenza, costituisce, invece, una puntuale conferma del racconto del collaborante.<br />

Il teste Siragusa ha confermato tutte le dichiarazioni del collaborante, ma ha negato<br />

di avere mai ricevuto, nel corso della propria attività di costruttore a Palermo, richieste<br />

estorsive e quindi di avere mai parlato con il cugino nè tanto meno con il dott.Contrada di<br />

tali problemi.<br />

Tuttavia la circostanza riferita di non avere mai ricevuto richieste estorsive che<br />

proprio nel settore dell'edilizia costituiscono una delle prassi piu’ diffuse della "attività"<br />

mafiosa, non è aderente alla realtà.<br />

D'altra parte l'ammissione di aver parlato col cugino Mutolo della questione relativa<br />

al progetto di un palazzo e di averne ottenuto il pagamento dai Caravello a distanza di anni,<br />

conferma che il Siragusa era stato effettivamente costretto ad abbandonare il progetto e che<br />

solo dopo averne parlato al Mutolo era riuscito ad ottenere il pagamento, grazie proprio<br />

all'intercessione dispiegata da Mutolo in suo favore. E' sintomatico anche il tono della<br />

risposta data dal Siragusa a proposito delle richieste estorsive, tipico del comportamento<br />

mafioso : " no di questo non ne so parlare non lo so, non conosco nessuno", negando così<br />

decisamente non solo le richieste medesime, ma soprattutto la loro logica conseguenza:<br />

l'esigenza di parlarne con il Contrada e avendo già negato al cugino di avere infranto la<br />

legge dell'omertà denunciando ad un poliziotto, sia pure confidenzialmente, le minacce<br />

ricevute, non poteva poi ammettere tale circostanza.<br />

Da quanto sopra esposto si evince che la smentita del Siragusa di una parte del<br />

racconto del Mutolo - mentre per il resto le dichiarazioni del collaborante sono state<br />

confermate - non può essere ritenuta attendibile.<br />

<strong>La</strong> difesa, in sede di discussione finale, ha ritenuto di rilevare un insanabile contrasto<br />

tra le lamentele rivolte dal Siragusa a Mutolo nel 1981 in ordine al “vamprirismo” (pressioni<br />

estorsive) subito da parte della mafia di Partanna e la circostanza che a quella data nessuna<br />

pressione estorsiva egli avrebbe potuto subire essendo già intervenuta la dichiarazione di<br />

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