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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Dalla testimonianza resa dall’ex questore di Palermo risulta che il dott. Contrada si<br />

era recato personalmente da lui per sottoporre alla sua attenzione il suo parere favorevole,<br />

difficilmente sostenibile sulla base delle emergenze obiettive a carico del Calvello.<br />

L’imputato ha dimostrato di essere in evidente difficoltà nello spiegare come mai<br />

nella nota dell’Ottobre del 1980 avesse omesso il riferimento all’esistenza a carico del<br />

Calvello delle dichiarazioni già rese nei suoi confronti dal Vitale, quale ulteriore elemento<br />

unitamente alle recenti indagini sul suo conto, sostenendo che si era trattato di una semplice<br />

dimenticanza (“ deve essermi completamente sfuggito che di Vanni Calvello Alessandro<br />

avesse parlato anche Leonardo Vitale”cfr. f. 31 ud. 11/11/1994).<br />

Eppure sulla base della sua segnalazione del 1974 la comunicazione relativa<br />

all’esistenza a carico del Calvello delle sole dichiarazioni del pentito Vitale aveva<br />

comportato l’adozione da parte del Prefetto in carica di un provvedimento di revoca della<br />

licenza di porto di pistola in possesso del Calvello ed il rigetto del ricorso da quest’ultimo<br />

avanzato per via gerarchica (cfr. f. 82 fascicolo Prefettura- provvedimento di revoca in data<br />

4/5/1975- e f. 74 decreto emesso in data 30/9/1975 dal Ministro dell’Interno).<br />

Sotto tale profilo deve ritenersi destituita di ogni fondamento anche l’affermazione<br />

contenuta nella motivazione del provvedimento con il quale il 22/10/1980 si era concesso al<br />

Calvello il richiesto rinnovo, sulla base della constatazione che quando il predetto era stato<br />

in passato indicato quale possibile affiliato alla mafia non era stato adottato alcun<br />

provvedimento nei suoi confronti di revoca o sospensione essendosi ritenuto opportuno<br />

attendere le decisioni del Magistrato inquirente (cfr. II° paragrafo della motivazione del<br />

provvedimento già cit.).<br />

Tale affermazione oltrecchè errata, sulla base delle evidenziate emergenze<br />

documentali, era anche obiettivamente pretestuosa perchè è del tutto evidente che le<br />

decisioni demandate all’Autorità di Polizia in ordine all’opportunità di rilasciare o<br />

mantenere ad un soggetto indiziato di collusioni mafiose il possesso di un porto di pistola<br />

sono del tutto diverse da quelle che presiedono l’adozione delle decisioni da parte della<br />

Magistratura in ordine alla sua colpevolezza.<br />

Si è già evidenziato che quando il dott. Contrada aveva inoltrato la segnalazione<br />

relativa alle indagini sul conto del Calvello nel Marzo del 1980 era in carica il Questore<br />

Immordino e che nella annotazione in calce alla segnalazione della Criminalpol si era<br />

sottolineata la necessità di tenersi in contatto con il dott. Contrada per la tempestiva<br />

adozione del provvedimento di revoca nei confronti del Calvello; ma anche nella suddetta<br />

nota del Marzo del 1980 il dott. Contrada pur avendo riferito l’esito delle recenti indagini<br />

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