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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia.<br />

L’importanza della collaborazione di Francesco Marino Mannoia con la Giustizia ha<br />

già trovato un primo e positivo riscontro da parte della Suprema Corte nella citata sentenza<br />

n° 80 del 1992 conclusiva del primo maxi-processo.<br />

Determinatosi alla collaborazione nelle more del giudizio di appello di quel<br />

procedimento, il Mannoia iniziando le sue rivelazioni, ha, non soltanto ammesso le proprie<br />

responsabilità, ma ha pure effettuato molte e circostanziate chiamate in correità nei<br />

confronti degli altri coimputati.<br />

Tali acquisizioni hanno ricevuto positiva valutazione sia per la dovizia di particolari<br />

negli episodi riferiti suscettibili di adeguato riscontro probatorio sia per lo stesso livello del<br />

collaborante che avendo fatto parte dell’organizzazione per un lungo lasso di tempo<br />

mantenendo contatti e rapporti improntati a reciproca affidabilità con gli altri associati ha<br />

consentito di far luce su numerosissimi episodi delittuosi, permettendo anche di aggiornare<br />

le conoscenze acquisite sulla struttura organizzativa dell’associazione mafiosa e sulle sue<br />

regole.<br />

<strong>La</strong> ponderosità e la complessità delle sue rivelazioni, la ricchezza dei dettagli riferiti<br />

e la sua attendibilità hanno indotto i giudici di legittimità ad affermare che “il Marino<br />

Mannoia ha fornito all’Autorità Giudiziaria una collaborazione ampia e, talvolta<br />

addirittura essenziale, per la ricostruzione dei fatti e l’accertamento delle responsabilità di<br />

moltissimi associati” (cfr. ff. 1134 e ss. sent. cit).<br />

All’esito del primo maxi processo il Mannoia ha riportato condanna definitiva alla<br />

pena di otto anni di reclusione e £ 40.000.000 di multa, e, come conseguenza giuridica del<br />

giudizio positivo formulato dalla Suprema Corte sulla sua attendibilità, gli è stata<br />

riconosciuta la diminuente di cui all’art. 8 D.L. 13 Maggio 1991 n° 152 conv. in L. 12<br />

Luglio 1991 n° 203 prevista per coloro che dissociandosi dagli altri si adoperano per evitare<br />

che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, concretamente aiutando<br />

l’Autorità di Polizia o l’Autorità Giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la<br />

ricostruzione dei fatti e per la individuazione o la cattura dei colpevoli.<br />

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