07.06.2013 Views

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

del reato, allo scopo di realizzare una serie indeterminata di attività tipiche, con le tipologie<br />

di comportamento individuate dalla norma in esame, “l’elemento soggettivo è rappresentato<br />

dal dolo specifico caratterizzato dalla cosciente volontà di partecipare a tale associazione<br />

con il fine di realizzarne il particolare programma e con la permanente consapevolezza di<br />

ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad adoperarsi<br />

per l’attuazione del comune programma delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea<br />

alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa” (cfr. Cass. sez. I sent.<br />

02348 del 27/06/1994).<br />

Per quel che concerne le circostanze aggravanti speciali del delitto in esame, una<br />

prima aggravante contemplata dalla norma di cui all’art. 416 bis c.p. sussiste quando<br />

l’associazione è armata.<br />

L’aggravante dell’associazione armata, prevista ai commi IV e V della norma in<br />

esame, sussiste “quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle<br />

finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti”.<br />

Ai fini della configurabilità di tale aggravante è sufficiente che risulti accertata la<br />

disponibilità da parte dell’organizzazione di armi e materie esplodenti per il conseguimento<br />

delle finalità dell’associazione a nulla rilevando l’utilizzazione effettiva delle stesse da parte<br />

di ciascuno degli associati (cfr. Cass. sez. VI sent. n° 02164 del 2/03/1995).<br />

L’aggravante ricorre, infatti, anche quando le armi o materie esplodenti siano<br />

occultate o custodite in luogo di deposito, nella sfera di disponibilità degli associati, a<br />

prescindere dal fatto che esse siano state utilizzate o che siano utilizzate da tutti purchè la<br />

circostanza sia dagli agenti conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per<br />

errore determinato da colpa (cfr. art. 59 c. II c.p. come modificato per effetto dell’art. 1 della<br />

L. 7/2/1990 n° 19).<br />

<strong>La</strong> prova di tale conoscenza o conoscibilità, vertendo su fatto inerente alla sfera<br />

interiore del soggetto, può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del<br />

materiale probatorio acquisito (cfr. Cass. sez. II sent. n° 05386 del 10/05/1994).<br />

E’ stato correttamente osservato che, quanto meno, per le associazioni mafiose “c.d<br />

storiche” tale aggravante costituisce un elemento coessenziale all’esistenza di tali<br />

organizzazioni, caratterizzate sul piano fenomenologico dall’irrinunciabile e costante ricorso<br />

102

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!