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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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confermativi possono riguardare anche circostanze marginali al fatto investigato purche'<br />

corroborativi dell'attendibilita' delle dette dichiarazioni cosicche', valutate congiuntamente<br />

a queste ultime, diano una prova piena del fatto e della partecipazione o meno ad esso della<br />

persona cui il dichiarante si e' riferito”.<br />

E' importante evidenziare, ulteriormente, che l'elemento di riscontro estrinseco<br />

della chiamata di correo, secondo un orientamento ormai consolidato e pacifico nella<br />

giurisprudenza della Suprema Corte non deve consistere in una prova distinta della<br />

colpevolezza del chiamato, ma in un dato certo che, pur non avendo la capacità di<br />

dimostrare la veridicità del fatto oggetto di dimostrazione, sia tuttavia idoneo ad<br />

offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilità di chi lo ha riferito.<br />

Può in ordine a tale punto ritenersi pacifico il principio secondo cui: in tema di<br />

chiamata di correo, se è vero che non può essere ritenuto sufficiente l'accertamento<br />

della attendibilità intrinseca della parola dell'accusatore e che occorre anche, in<br />

relazione alle accuse che quest'ultimo muove, operare una verifica estrinseca, è<br />

altrettanto vero che l'elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in una<br />

prova distinta della colpevolezza del chiamato, perchè ciò renderebbe ultronea la<br />

testimonianza del correo.<br />

Ne consegue che tale dato non deve necessariamente concernere il thema<br />

probandum, in quanto esso deve valere solo a confermare ab extrinseco l'attendibilità<br />

della chiamata in correità, dopo che questa sia stata attentamente e positivamente<br />

verificata nell'intrinseco (quanto al dichiarato ed al dichiarante).<br />

In ordine a tale punto confronta in particolare CASS. SEZ. VI 22/07/1992 nr. 08148<br />

nonchè l’ orientamento conforme costantentemente espresso dalla Suprema Corte nelle<br />

seguenti pronunce:<br />

CASS. SEZ. 1 SENT. 13279 DEL 10/10/90 (UD.25/06/90)<br />

“Il giudizio di attendibilita' delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato del<br />

medesimo reato o di persona imputata in un procedimento connesso necessitano di un<br />

riscontro esterno, la cui natura e specie non sono predeterminabili, ma la funzione di esso<br />

non puo' essere mai quella di fornire la prova della verita' del fatto da dimostrare, bensi'<br />

solo quella di dimostrare che il coimputato, in relazione a circostanze non marginali<br />

concernenti il destinatario delle dichiarazioni accusatorie, ha detto la verita'. Non puo'<br />

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