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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Tale capacità di intimidire che può essere espressa nei modi piu’ vari (modi diretti ed<br />

espliciti o anche impliciti o subdoli) è necessario che sia percepita all’esterno come<br />

possibilità concreta di ricorso a ritorsioni e rappresaglie o ad atti di coercizione fisica.<br />

“ L’avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi nel limitarsi a sfruttare l’aura di<br />

intimidazione già conseguita dal sodalizio ovvero ponendo in essere nuovi atti di violenza e<br />

di minaccia, purchè, in tal caso tali atti non realizzino l’effetto di per sè soli, ma in quanto<br />

espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio”<br />

(cfr. Cass. sez. VI sent. n° 01793 dell’11/02/1994).<br />

Le circostanze che, sul piano giudiziale, possono fornire la prova del ricorso a tale<br />

forza di intimidazione possono essere le piu’ varie ed attengono non necessariamente a<br />

comportamenti attivi di intimidazione quanto anche a condizioni passive di timore<br />

sufficientemente diffuso. Cosicchè può ritenersi sicuro sintomo della carica intimidatoria<br />

promanante da un sodalizio di tipo mafioso un numero esorbitante di testimoninze reticenti,<br />

non ragionevolmente spiegabili se non alla luce della paura ingenerata nei testimoni dal<br />

gruppo criminale sulle cui azioni sono chiamati a deporre, tanto piu’ se le omissioni e le<br />

reticenze si manifestano anche in ordine a semplici circostanze di fatto, marginali, di per sè<br />

inidonee ad individuare responsabilità soggettive.<br />

Come già detto, i necessari risvolti passivi della forza di intimidazione devono<br />

appunto essere l’assoggettamento e l’omertà.<br />

L’assoggettamento individua lo “status” di coartazione psicologica che induce<br />

all’esterno i soggetti terzi rispetto all’associazione, a sottostare ai suoi voleri, divenendone<br />

ad un tempo vittime e complici, e che all’interno dell’organizzazione criminale si manifesta<br />

nell’impossibilità di recedere dal vincolo associativo, inizialmente contratto con un atto di<br />

volontaria adesione ma che successivamente, i singoli gregari possono essere indotti a<br />

mantenere in virtu’ del timore suscitato dalla ferocia con la quale sono generalmente puniti<br />

tradimento ed insubordinazione.<br />

L’omertà strettamente correlata all’assoggettamento deve ricondursi<br />

all’atteggiamento riscontrabile nell’ambiente sociale in cui l’organizzazione mafiosa<br />

esercita la propria influenza, di reticenza, tacita connivenza o addirittura di solidarietà nei<br />

confronti della stessa che si manifesta nel rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato<br />

ostacolandone l’intervento punitivo (c.d. omertà esterna) ma che, anche all’interno del<br />

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