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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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E’ stato spesso osservato come nell’accertare il delitto “de quo” ci si trova dinanzi a<br />

realtà complesse, a veri e propri labirinti indiziari che richiedono un approccio globale e<br />

critico di “ricucitura probatoria”; è noto che mancando, di norma, atti formali di inserimento<br />

nell’ambito dell’organizzazione criminale, la prova dell’esistenza di un’associazione di tipo<br />

mafioso possa e debba essere desunta da “facta concludentia”, con l’adozione di<br />

ragionamenti logico-induttivi e deduttivi da cui si possa evincere che le singole intese,<br />

dirette alla conclusione dei vari reati, costituiscono l’espressione di un programma di<br />

delinquenza oggetto dell’associazione.<br />

<strong>La</strong> necessità del ricorso a prove logiche ed indirette non esime certo il giudice dal<br />

rigore del ragionamento da adottare per potere addivenire ad un giudizio di certezza,<br />

tenendo conto che gli indizi da coordinare logicamente, alla luce dei criteri della<br />

molteplicità, gravità, precisione e concordanza, devono essere interpretati nello specifico<br />

contesto territoriale in cui il fenomeno mafioso matura e si radica.<br />

Per quel che concerne l’applicabilità delle norme incriminatrici di cui agli artt. 416 e<br />

416 bis c.p., alla fattispecie del delitto di associazione commesso nel passaggio dalla<br />

vecchia alla nuova normativa introdotta con la L. n° 646 del 1982, non vi è dubbio che, in<br />

virtu’ della norma regolatrice la successione delle leggi penali di cui all’art. 2 c.p., l’art. 416<br />

bis c.p., entrato in vigore il 29 Settembre del 1982, è applicabile soltanto alle condotte poste<br />

in essere successivamente a tale data.<br />

Ciò ovviamente non preclude la possibilità di prendere in considerazione le condotte<br />

poste in essere dall’associazione antecedentemente all’entrata in vigore della nuova norma,<br />

che pur non essendo punibili in forza di quest’ultima, possono contribuire a ricostruire in<br />

modo piu’ completo la vita dell’associazione.<br />

Ove, nella realtà fenomenica dovesse risultare che un’organizzazione criminale abbia<br />

cessato di utilizzare un proprio apparato strumentale riconducibile ai criteri normativi di cui<br />

all’art. 416 bis c.p. prima del 29 Settembre 1982 ovvero se prima di tale data dovesse<br />

risultare la dissociazione da tale organizzazione del singolo affiliato, ovviamente andrebbe<br />

applicato esclusivamente il reato di cui all’art. 416 c.p..<br />

Ove, invece, si verifichi che un’associazione abbia realizzato tutti gli estremi<br />

dell’associazione di tipo mafioso già prima dell’entrata in vigore della legge n° 646 del<br />

1982, con la realizzazione di un apparato strutturale, riconducibile ai parametri individuati<br />

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