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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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della svalutazione probatoria di tale elemento probatorio, dall’altro certamente impone un<br />

impegno da parte del giudice nell’indicare nella propria motivazione, in un quadro di<br />

valutazione unitaria degli elementi acquisiti, le prove o gli indizi che corrobarono la<br />

chiamata di correo con la conseguenza che l’omesso esame degli elementi capaci di offrire<br />

riscontro alle dichiarazioni incriminanti si traduce in un difetto di motivazione rilevabile<br />

anche davanti al giudice di legittimità a norma dell’art. 606 c.1 lett. e) c.p.p .<br />

Va rilevato che le problematiche tradizionalmente connesse alla valutazione della<br />

chiamata in correità che, anche sotto l’impero del codice previgente avevano dato luogo a<br />

non poche dispute in dottrina ed in giurisprudenza, non pare abbiano trovato una definitiva<br />

soluzione nella disciplina espressamente dettata dall’art. 192 citato.<br />

Va tuttavia riconosciuto che l’elaborazione giurisprudenziale piu’ recente è<br />

pervenuta alla formulazione di principi, peraltro autorevolmente espressi anche in sede di<br />

legittimità dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, che possono ormai considerarsi “jus<br />

receptum” ed ai quali è necessario richiamarsi per l’interpretazione della norma in oggetto.<br />

Prima di procedere all’analisi del modello processuale prescelto dal legislatore del<br />

nuovo codice può essere utile, al fine di trarre spunti ermeneutici in ordine all’esatta portata<br />

dell’attuale dato normativo, effettuare una sintetica ricognizione del quadro normativo e<br />

giurisprudenziale previgente.<br />

Il codice di rito del 1930, a differenza di quello attuale, non prevedeva una specifica<br />

disciplina in ordine alla valutazione probatoria della chiamata di correo.<br />

L’istituto, invero, era sottoposto ad una disciplina che eludeva totalmente il<br />

momento della valutazione della prova e faceva esclusivo riferimento al momento<br />

dell’acquisizione come mezzo di prova.<br />

L’art. 348 bis c.p.p. prev. (corrispondente all’attuale art. 210 c.p.p.) prevedeva il<br />

cosiddetto “ interrogatorio libero di persone imputate di reati connessi” e stabiliva che tali<br />

soggetti, proprio perchè versavano in una situazione d’incapacità a testimoniare, ai sensi<br />

dell’art. 348 c. III c.p.p.prev., salvo che fossero stati assolti in dibattimento per non aver<br />

commesso il fatto ovvero perchè il fatto non sussiste, potevano essere sentiti liberamente sui<br />

fatti per cui si procede e, ove occorresse, poteva esserne ordinato l’accompagnamento<br />

coattivo.<br />

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