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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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L’impossibilità, giudizialmente accertata, di esaminare la fonte di riferimento, per<br />

morte, infermità o irreperibilità della stessa, non preclude poi l’utilizzabilità della<br />

testimonianza “de relato” , come si evince dal chiaro disposto del comma III° dell’art. 195<br />

che introduce un’eccezione al regime dell’inutilizzabilità in tali ipotesi (cfr. CASS. SEZ. II<br />

n° 00410 del 13/2/1993 - CASS. SEZ. n° 00620 del 2/4/1991) .<br />

<strong>La</strong> conferma da parte della fonte indicata dal teste “de relato” non si pone, quindi,<br />

come requisito condizionante la utilizzabilità del mezzo di prova essendo rimessa al giudice<br />

la valutazione nel merito delle risultanze probatorie ed anche ove il teste asseritamente<br />

referente, se imputato o indagato, si avvalga della facoltà del silenzio, ciò non preclude<br />

alcuna utilizzabilità della fonte indiretta (cfr. in tal senso CASS. sez. I n° 03084 del<br />

12/11/1990- sez. V n° 03908 del 26/4/1993).<br />

Una volta osservate le condizioni di utilizzabilità poste dai commi 3 e 7 dell’articolo<br />

citato la dichiarazione “ de relato” al pari di qualsiasi altro mezzo di prova rappresenta nel<br />

nostro ordinamento un elemento valorizzabile nel complessivo ed unitario quadro probatorio<br />

(cfr. CASS. sez. VI n° 02454 del 23/2/1991- sez. I n° 00989 del 2/4/1991 - sez. VI n° 11716<br />

del 21/8/1990).<br />

A seguito della sentenza 31 Gennaio 1992 n° 24 della Corte Costituzionale che ha<br />

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 195 c. IV c.p.p., è ammessa anche la<br />

testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di P.G. sul contenuto delle dichiarazioni loro<br />

rese da testimoni.<br />

Anche le dichiarazioni delle parti private diverse dall’imputato rientrano, sulla<br />

base del codice vigente, tra i mezzi di prova (cfr. artt. 208 e 209 c.p.p.) e ad esse si<br />

applicano le regole generali in materia di testimonianza previste dagli artt. 194, 198 c. II e<br />

499 c.p.p. ma è evidente che, secondo quanto ribadito dalla Corte Costituzionale con<br />

ordinanza n° 115 in data 19/3/1992 che ha fatto riferimento ad un ormai consolidato<br />

orientamento giurisprudenziale in materia, per la persona offesa dal reato, ancor piu’ quando<br />

abbia acquistato la qualità di parte civile, accentuandosi il suo interesse all’esito della causa,<br />

“ la sua deposizione dovrà essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento e spirito<br />

critico, non potendosi essa equiparare puramente e semplicemente a quella del testimone ”.<br />

In tal senso confronta CASS. SEZ. 1 SENT. 12370 DEL 06/12/91 :<br />

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