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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Non vi è dubbio, però, che pur essendo stata assunta nelle forme della testimonianza,<br />

la deposizione dell’avv.to Fileccia, citato quale teste della difesa, appare viziata da uno<br />

specifico interesse a confutare le dichiarazioni di Mutolo, particolarmente gravi nei suoi<br />

confronti ed afferenti aspetti piu’ ampi rispetto al punto in esame.<br />

Pur prescindendo da qualsiasi giudizio in ordine all’attendibilità del collaborante con<br />

specifico riferimento alla posizione del soggetto in questione, che sarà eventualmente<br />

materia di approfondimento in altre sedi, il Tribunale non può non tenere conto<br />

dell’esistenza obiettiva di tale personale interesse che inevitabilmente compromette la<br />

serenità di tale teste rispetto alle dichiarazioni accusatorie di Mutolo .<br />

All’esclusivo fine di valutare l’attendibiltà di quanto riferito da Mutolo con specifico<br />

riguardo all’odierno imputato, non può trascurarsi di rilevare che in altra occasione, che sarà<br />

oggetto di approfondimento in un successivo capitolo della presente trattazione, è emerso ,<br />

per ammissione concorde di numerosi testi e dello stesso avv.to Fileccia (cfr. ud. 11/4/1995<br />

ff. 23 e ss.), che egli aveva fatto da intermediario in relazione ad alcune lamentele che il<br />

“boss” mafioso Salvatore Inzerillo aveva fatto pervenire proprio al dott. Contrada, perchè<br />

infastidito da numerose perquisizioni domiciliari eseguite presso la propria abitazione nel<br />

periodo della sua latitanza quando la dirigenza della Squadra Mobile era già stata assunta<br />

dal dott. Impallomeni.<br />

Per i motivi anzidetti e per tale indiretto riferimento, parzialmente confermativo di<br />

quanto riferito da Mutolo, il Tribunale non ritiene che la smentita dell’episodio in esame da<br />

parte del predetto teste, tenuto conto degli altri riscontri acquisiti, possa essere ritenuta<br />

idonea a confutare l’attendibilità del collaborante.<br />

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