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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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le causali delle stesse (cfr. ff. 154-157-ud. cit.). Ha, però, escluso, in modo categorico e<br />

netto, che il dott. Gentile gli avesse confidato, nella descritta occasione, di avere asserito il<br />

falso nella sua relazione (cfr. f. 167 ud. cit.- la smentita sul punto da parte del dott. Peritore<br />

appare rilevante attesocchè il teste non ha confermato sul punto l’articolato di prova dedotto<br />

dalla difesa del seguente tenore: “riferirà il teste dott. Filippo Peritore quanto a sua<br />

conoscenza in ordine alla deviante rappresentazione dei fatti operata dal dott. Gentile in<br />

esito all’intervento del dott. Contrada, il quale come già dedotto aveva consigliato un<br />

comportamento corretto, ed altresì se è a conoscenza di chi assunse l’iniziativa di<br />

richiedere una versione dell’episodio non rispondente alla realtà” cfr. f. 33 lista<br />

testimoniale depositata dalla difesa).<br />

Deve rilevarsi che non si comprende il riferito “fastidio” del dott. Gentile per gli<br />

sviluppi che avrebbe avuto la sua relazione attesocchè, alla data del colloquio riportato dal<br />

teste Peritore, la relazione redatta dal dott. Gentile non aveva avuto alcun seguito sul piano<br />

istituzionale, essendo già stato evidenziato come la segnalazione fatta nel 1981 dal Questore<br />

Nicolicchia era stata accolta, a livello ministeriale, con una decisione interlocutoria di attesa<br />

dell’esito dell’inchiesta Zecca; nonostante anche la relazione conclusiva della predetta<br />

inchiesta amministrativa non avesse fatto alcun cenno all’episodio Gentile, recepito solo<br />

incidentalmente attraverso le dichiarazioni rese sul punto dai dott.ri Contrada e Vasquez,<br />

nessuna iniziativa era stata adottata in ordine all’episodio in oggetto.<br />

Deve, infine, rilevarsi che il teste Peritore, per sua stessa ammissione, è soggetto<br />

legato da un rapporto di natura extra-professionale con l’imputato, protrattrosi fino ad epoca<br />

recente (cfr. ff. 167 e ss. ud. cit.) e che dalle stesse agende dell’imputato è possibile rilevare<br />

rapporti di frequentazione tra i due (sul punto cfr. annotazioni in data 18/2/1987 e<br />

11/3/1988, periodo in cui il dott. Contrada era già da tempo trasferito a Roma, che registrano<br />

occasioni di incontro tra l’imputato, il dott. Peritore e l’on.le Mannino, attualmente imputato<br />

di associazione mafiosa, cui si è fatto cenno nel corso della deposizione dibattimentale del<br />

teste Peritore) .<br />

Il teste Francesco Belcamino ha definito “comportamento poco urbano” quello<br />

abitualmente adottato dal dott. Gentile in occasione di perquisizioni volte alla cattura di<br />

latitanti; ha però, ricordato un’unica perquisizione eseguita insieme al dott. Gentile nella<br />

zona di Ciaculli (non è stato in grado di ricordare nei confronti di quale latitante) e<br />

collocando tale episodio nel 1980 ha erroneamente asserito che questo era il periodo in cui i<br />

dott.ri Montana e Cassarà si occupavano di ricerca latitanti (mentre il dott. Montana era<br />

subentrato, in epoca successiva, al dott. Gentile nella direzione della sezione catturandi)<br />

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