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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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date ai mafiosi, lo stesso Stefano Bontate fu trovato a Campi Bisenzio, in provincia di<br />

Firenze, in possesso di una patente falsa e denunziato dalla Polizia Stradale. Questo<br />

durante il periodo di soggiorno obbligato, cioè nel 1975, e risulta dagli atti e dal fascicolo<br />

di Stefano Bontate” (cfr. ff.113-114 ud. 1/6/1995).<br />

L’imputato ha, poi, tentato di sostenere che il parere espresso dalla Questura nella<br />

nota del 29/7/1978 (“ Non si esclude che lo stesso in relazione alla sua attività possa avere<br />

bisogno dell’invocato documento di abilitazione alla guida”) in realtà era un “non parere”,<br />

in quanto con quella nota la Questura si limitava a rimettere la scelta del rilascio della<br />

patente al Bontate alla decisione discrezionale del Prefetto (cfr. f. 15 ud. 23/971994).<br />

A prescindere dai rilievi già svolti sulla efficacia determinante che quel parere aveva<br />

avuto nella decisione adottata dal Prefetto, non vi è dubbio che neppure l’imputato ha potuto<br />

negare che, in ogni caso, non si era trattato certamente di un parere negativo perchè, come è<br />

emblematicamente dimostrato dalla nota formulata dal Questore Immordino, in relazione<br />

alla pratica Greco, di ben diverso tenore erano i pareri negativi espressi dalla Questura per<br />

tale tipo di pratiche.<br />

Ciò posto, osserva il Tribunale che se anche dalle risultanze acquisite non si è<br />

pervenuti alla prova autonoma dell’interessamento diretto da parte del dott. Contrada, ma si<br />

rammenta che tale prova da un punto di vista giuridico secondo la costante Giurisprudenza<br />

della Suprema Corte piu’ volte richiamata non è affatto richiesta ai fini dell’integrazione<br />

della nozione di riscontro, è indubbio che le gravi anomalie ed i favoritismi oggettivamente<br />

emersi dall'esame delle pratiche esaminate, unitamente agli altri evidenziati elementi<br />

indiziari, sono idonei ad assumere la valenza probatoria del riscontro alle dichiarazioni,<br />

peraltro convergenti, dei collaboratori di giustizia Cancemi e Mannoia in ordine allo<br />

specifico favoritismo posto in essere dall’imputato nei confronti del mafioso Stefano<br />

Bontate.<br />

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