07.06.2013 Views

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CASS. SEZ. 6 SENT. 04240 DEL 26/01/93 (CC.30/11/92)<br />

“Le dichiarazioni rese da coimputato di medesimo reato o da imputato in<br />

procedimento connesso o in reato collegato a quello per cui si procede hanno dignita' di<br />

prova, purche' trovino riscontro in altri elementi o dati probatori che possono essere di<br />

qualsiasi tipo o natura, comprese convergenti dichiarazioni di altri coimputati. (In<br />

motivazione, la S.C. ha chiarito che l'art. 192 cod. proc. pen. prevede l'utilizzazione<br />

dell'elemento di prova della chiamata di correo sulla base di una complessiva valutazione<br />

logica da compiersi unitamente agli altri elementi, non nel senso che questi ultimi siano da<br />

soli sufficienti a provare quanto dichiarato dal correo, ovvero ribadiscano in tutto o in<br />

parte il contenuto di tale dichiarazione in modo ripetitivo, ma nel senso che articolandosi<br />

logicamente con quest'ultimo dato caratterizzino l'attendibilita' della fonte, e possano<br />

consistere in elementi di diversa specie e natura, dotati di specificita', concretezza e<br />

certezza, sicche' anche concorrenti chiamate di correi possono essere utili allo scopo, ove<br />

risultino sostanzialmente caratterizzate dall'autonomia)”.<br />

CASS. SEZ. 3 SENT. 02569 DEL 18/03/93 (UD.18/02/93<br />

“Le dichiarazioni accusatorie di un coimputato acquisiscono valore probatorio<br />

unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilita'. A tal fine non e'<br />

necessaria che la conferma venga da elementi di natura diversa potendo provenire anche<br />

dalle dichiarazioni di altri coimputati”.<br />

CASS. SEZ. 2 SENT. 02583 DEL 18/03/93 (UD.17/12/92)<br />

“Gli elementi di riscontro della chiamata in correita' - che costituisce prova e non<br />

indizio - possono consistere in qualsiasi altro elemento di prova, comprese ulteriori<br />

chiamate in correita', di qualsiasi tipo e natura, idoneo a confermarne l'attendibilita', non<br />

essendo necessario che siano obiettivi, potendo essere anche di ordine logico (mendacio di<br />

ritrattazioni di collaboranti, concordanza di piu' elementi indiziari ecc.)”.<br />

CASS. SEZ. 1 SENT. 07561 DEL 03/08/93 (UD.07/05/93)<br />

“In materia di prove, essendo ciascuna dichiarazione di coimputato "elemento di<br />

prova" ai sensi del comma terzo dell'art. 192 cod. proc. pen., ognuna di esse e' idonea a<br />

riscontrare dall'esterno altra analoga dichiarazione, limitatamente, peraltro, ai punti in cui<br />

coincidono o comunque non contrastano”.<br />

82

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!