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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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l’esistenza di personali motivi di rancore nei suoi confronti da parte dei predetti funzionari<br />

giungendo a formulare l'ipotesi indimostrata della costrizione ai danni del dott. Gentile,<br />

privo di un personale movente alla redazione di una relazione asseritamente calunniosa ai<br />

danni dell’imputato, che sarebbe stata esercitata direttamente da parte dell’Impallomeni,<br />

anch’egli privo di un concreto interesse in tal senso, ed indirettamente da parte del Questore<br />

Immordino. Quest'ultimo, secondo l’ipotesi delineata dall’imputato, sembrerebbe essere<br />

l’autore del disegno criminoso posto in essere, sostanzialmente consistente nell’indurre due<br />

funzionari della Squadra Mobile a commettere plurimi reati di falso ideologico in atti<br />

pubblici senza avere alcun movente attuale che potesse giustificare in quel preciso momento<br />

la calunnia ai danni del dott. Contrada, ma solo in prospettiva di una futura ed eventuale<br />

utilizzazione di quelle relazioni di servizio per colpire il predetto funzionario.<br />

Tale macchinazione attribuita al dott. Immordino, illogica e risibile con riferimento<br />

all’individuazione del movente “eventuale” dell’asserito disegno criminoso, contrasta con le<br />

inoppugnabili risultanze dei documenti citati e con le deposizioni rese dai testi Gentile ed<br />

Impallomeni i quali hanno reiteratamente e categoricamente escluso ogni riconducibilità<br />

delle proprie relazioni di servizio ad atti di costrizione.<br />

Altrettanto inverosimile è, poi, quanto dedotto dall’imputato che, per accreditare<br />

l’ipotesi difensiva della costrizione dello stesso Gentile, ha sostenuto di avere ricevuto da<br />

quest'ultimo, nell’immediatezza del fatto, la confidenza in ordine alle pressioni subite per<br />

scrivere quella relazione, per la quale avrebbe ritenuto di scusarsi proprio perchè non<br />

corrispondente alla realtà.<br />

<strong>La</strong> circostanza oltre ad essere stata smentita con decisione dal teste Gentile è<br />

logicamente insostenibile perchè in tal caso il dott. Contrada pur avendo acquisito la prova<br />

di un reato commesso ai danni suoi e del predetto funzionario non avrebbe ritenuto di<br />

reagire in alcun modo all’asserito abuso.<br />

Analoga inerzia aveva, poi, mantenuto il dott. Contrada anche nel 1981, quando pur<br />

avendo a suo stesso dire “acquisito la prova di gravissime e calunniose accuse” ai suoi<br />

danni, contenute nelle relazioni Gentile ed Impallomeni, si era acquietato al rifiuto di<br />

esibizione dei predetti documenti oppostogli dal Questore in carica, evitando di esperire<br />

alcuna azione giudiziaria idonea a far chiarezza sui pretesi abusi.<br />

Va inoltre osservato che dalle testimonianze rese dai dott.ri Gentile ed Impallomeni è<br />

emerso, innanzi tutto, che la perquisizione eseguita, nelle prime ore dell’alba del 12/4/1980,<br />

nell’abitazione del laitante mafioso Inzerillo Salvatore, si era svolta ritualmente ed alla<br />

costante presenza del dirigente della Squadra Mobile; l’assoluta regolarità dei metodi<br />

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