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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Di nessun rilievo, al fine di accreditare la tesi difensiva dell’imputato, appare la<br />

testimonianza resa sul punto dal dott. De Luca il quale si è limitato a riferire di avere<br />

appreso dallo stesso dott. Contrada, che manteneva i contatti con i magistrati romani titolari<br />

dell’inchiesta Sindona, che intorno a Febbraio-Marzo del 1980 il dott. Imposimato avrebbe<br />

concesso l’autorizzazione ad utilizzare il materiale investigativo per il rapporto richiesto dal<br />

Questore Immordino essendosi i magistrati romani spogliati dell’inchiesta in favore<br />

dell’A.G. milanese (cfr. ff. 153 e 154 ud. 28/10/994).<br />

Del tutto inattendibili appaiono, poi, le dichiarazioni rese sul punto dal dott. Ignazio<br />

D’Antone, il quale mentre nelle dichiarazioni rese il 19/6/1981 al dott. Vincenzo Paino, in<br />

epoca prossima ai fatti in oggetto, si era limitato a dichiarare di avere assistito ad una<br />

telefonata fatta dal dott. Contrada al G.I. dott. Imposimato nel corso della quale il Contrada<br />

gli aveva richiesto se avesse avuto nulla in contrario all’utilizzazione del materiale<br />

investigativo della sua inchiesta per redigere un rapporto per associazione per delinquere da<br />

parte della Polizia Giudiziaria di Palermo, ricevendone l’assenso (“ il dott. Imposimato<br />

rispose che nulla ostava da parte sua”) all’odierno processo ha sostenuto che da quell’unica<br />

telefonata intercorsa tra il dott. Contrada ed il giudice Imposimato, cui aveva avuto modo di<br />

assistere, aveva capito che, in precedenza, il giudice Imposimato aveva imposto al dott.<br />

Contrada un “impedimento” e che nel corso della telefonata aveva provveduto a rimuoverlo.<br />

A prescindere che tale interpretazione della suddetta telefonata nel senso indicato<br />

non era stata in alcun modo fornita all’A.G. nel corso delle dichiarazioni rese nel 1981,<br />

epoca in cui il ricordo di tali avvenimenti oltre ad essere certamente piu’ nitido perchè piu’<br />

prossimo ai fatti in esame non era neppure influenzato dalle vicende relative all’odierno<br />

processo, il dott. D’Antone nel corso del suo esame dibattimentale ha tentato di sostenere il<br />

proprio assunto con argomentazioni assai poco convincenti giungendo persino ad affermare<br />

che, assistendo alla telefonata tra il dott. Contrada ed il giudice Imposimato, aveva<br />

addirittura udito le precise parole pronunciate dall’Imposimato (“ Vabbè dott. Contrada ora<br />

lei può procedere, non ci sono piu’ preclusioni di natura processuale che impediscono”-<br />

cfr. f. 101 ud. 14/7/1995); fatta rilevare al teste l’assoluta inverosimiglianza dell’assunto<br />

secondo cui assistendo alla telefonata intercorsa tra Contrada ed Imposimato egli avesse<br />

potuto udire dall’esterno le parole pronunciate dall’interlocutore telefonico del Contrada,<br />

modificando l’iniziale asserzione ha affermato: “ sentivo Contrada, non lo sentivo<br />

Imposimato...dalle parole del dott. Contrada percepii....io ero al corrente che già c’erano<br />

state telefonate in precedenza con Imposimato” (cfr. f. 141 ud. cit.); in tal modo il<br />

D’Antone oltre a riconoscere l’inverosimiglianza di quanto in precedenza dichiarato ha<br />

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