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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Amministrazione di appartenenza dotato di efficacia immediata (cfr. ff. 112 e ss. ud. cit.); ha<br />

dichiarato di avere provveduto a comunicare personalmente al dott. Contrada il successivo<br />

9/12/1992 il provvedimento ed in quella circostanza aveva “ritenuto opportuno” devolvere<br />

al dott. Contrada la somma di £ 10.000.000 quale forma di compenso per quel<br />

provvedimento di restituzione eccezionalmente dotato di efficacia immediata e quale<br />

contributo per le spese legali che lo stesso avrebbe dovuto sostenere in vista del processo a<br />

suo carico; ha dichiarato di avere prelevato detta somma da un fondo istituito presso il<br />

S.I.S.D.E. per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale dei suoi funzionari che per<br />

prassi era destinato a contributi per situazioni di particolare disagio quali spese mediche per<br />

malattie, interventi chirurgici, funerali, situazioni familiari particolari (cfr. ff. 148 e ss. ud.<br />

cit.); ha affermato di avere ritenuto lecito assimilare analogicamente la situazione in cui era<br />

venuto a trovarsi il dott. Contrada a quelle prima elencate (“ Ora qui, in questo caso, ecco io<br />

me ne assumo tutta la responsabilità, non era nè malato nè cose, nè doveva fare operazioni,<br />

però era un atto quello che io dovevo compiere, insomma, di dire ad un uomo che stimavo,<br />

ecco perchè non lo debbo dire: tu te ne vai e sono proprio io che ti mando via, ecco che ho<br />

ritenuto, visto che lui perdeva l’indennità, perdeva lo stipendio....io l’ho restituito con<br />

carattere di immediatezza: a quel punto c’era anche un disagio economico ed ho ritenuto<br />

che in quel momento sarebbe stato dal punto di vista umano, piu’ che lecito farlo rientrare<br />

in quelli che erano i casi in cui l’ufficio viene incontro a certe situazioni” cfr. ff. 148 e ss.<br />

ud. cit.); il teste ha negato di avere effettuato una successiva dazione per un importo di altri<br />

dieci milioni al dott. Contrada in data 21/12/1992 che risulta annotata nell’agenda<br />

dell’imputato a quella data (“Direzione: dal Direttore- £ 10.000.000 per spese legali-”).<br />

L’imputato, nel tentativo di offrire un fondamento alla tesi difensiva del complotto ai<br />

suoi danni ha tentato di attribuirsi un ruolo decisivo anche nelle indagini finalizzate alla<br />

cattura del noto mafioso, tuttora latitante, Bernardo Provenzano, giungendo persino a<br />

sostenere che, a seguito del suo arresto, le indagini in questione avevano subito una<br />

definitiva interruzione (cfr. ff. 53 e ss. ud. 9/12/1994- f. 80 ud. 23/12/1994- f. 1 e ss. ud.<br />

27/12/1994).<br />

Anche in tale direzione l’imputato ha ricevuto l’avallo di alcuni testi citati dalla<br />

difesa palesemente interessati, per vincoli di amicizia personale all’imputato, a sostenerne le<br />

ragioni (cfr. per tutti deposizione resa sul punto dal teste Roberto Scotto escusso all’udienza<br />

del 12/5/1995 e nuovamente risentito all’udienza del 7/7/1995- cfr.anche deposizione del<br />

teste Efisio Puddu ud. 21/2/1995).<br />

Anche in questo caso, però, la qualificata e disinteressata testimonianza resa dal<br />

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