07.06.2013 Views

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

gruppo criminale, si palesa normalmente in atteggiamenti adottati dagli adepti di cautela nel<br />

chiedere spiegazioni su determinati eventi concernenti le dinamiche interne<br />

dell’organizzazione criminale, nel subire le direttive ed eseguire remissivamente i compiti<br />

assegnati dai capi, nella reticenza a divulgare tra gli stessi affiliati notizie rilevanti per<br />

l’organizzazione ecc. (c.d omertà interna).<br />

Sul piano strettamente probatorio la struttura organizzativa di un’associazione di tipo<br />

mafioso potrà ritenersi esaurientemente dimostrata ed idonea, rispetto alle finalità indicate<br />

dall’art. 416 bis c.p., quando essa si basi su una forza di intimidazione sufficientemente<br />

diffusa tale da produrre assoggettamento ed omertà nell’ambiente sociale in cui<br />

l’organizzazione criminale opera.<br />

Particolarmente problematica, in sede interpretativa, si è prospettata la questione<br />

relativa all’accezione da dare al verbo “ si avvalgono” coniugato dal legislatore, nel comma<br />

III della norma in questione, al presente indicativo.<br />

Ed infatti, mentre una corrente ermeneutica ritiene sufficiente che l’associazione sia<br />

solita, o comunque, intenda avvalersi di tale forza di intimidazione, connotando tale<br />

elemento come una semplice modalità abituale del comportamento mafioso, che non è<br />

necessario si riscontri in atto, altra opinione richiede, invece, il compimento effettivo ed<br />

attuale di atti di intimidazione, “ quid pluris” rispetto alla mera esistenza del vincolo<br />

associativo, con le diverse conseguenze sul piano dommatico di ritenere il delitto “de quo”<br />

un reato associativo puro ovvero a struttura mista.<br />

Deve rilevarsi che il piu’ recente orientamento giurisprudenziale sul punto, condiviso<br />

da autorevole dottrina, configura il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. come reato associativo a<br />

condotta multipla e di natura mista, per la configurabilità del quale la realizzazione attuale e<br />

non meramente potenziale di un “livello minimale” dell’apparato strumentale mafioso<br />

costituisce elemento indefettibile (cfr. in tal senso Cass. sez. VI sent. n° 01793<br />

dell’11/02/1994- sez. VI sent. n° 02164 del 2/03/1995).<br />

Assolutamente pacifico è, poi , che la forza di intimidazione debba promanare dal<br />

vincolo associativo in quanto tale e che possa manifestarsi, pur in assenza di concreti atti di<br />

minaccia o violenza, anche in forme subdole e diverse (cfr. Cass. sez. I 30/1/1985 - sez. I<br />

13/6/1987- sez. II sent. n° 05386 del 10/05/1994).<br />

98

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!