07.06.2013 Views

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

fatti per i quali l’interessato era stato assolto con sentenza della Corte D’Appello di Palermo<br />

del 22/12/1976 (particolare evidenziato nella propria istanza dal Bontate) erano gli stessi per<br />

i quali era stata applicata al richiedente la misura di prevenzione. <strong>La</strong> risposta preclusiva,<br />

trasmessa dalla Questura in data 16/1/1978, aveva impedito a tale interessamento di avere<br />

altro corso, e peraltro, nello stesso mese di Gennaio del 1978 il Prefetto Grasso aveva<br />

lasciato l’incarico ed era subentrato al suo posto il Prefetto Di Giovanni (cfr. dep. Grasso ud.<br />

19/9/1995 ff. 1 e ss.).<br />

L’esito di tale interessamento, bloccato da un parere preclusivo proveniente dagli<br />

uffici della Questura, era certamente idoneo a far comprendere che ai fini di un buon esito<br />

dell’istanza le valutazioni espresse dagli uffici della Questura avevano un peso<br />

determinante.<br />

Il 3/4/1978 il nuovo Prefetto Girolamo Di Giovanni richiedeva informazioni alla<br />

Questura in relazione all’istanza pendente del Bontate; tale richiesta, secondo quanto<br />

dichiarato dallo stesso Prefetto Di Giovanni all’udienza del 12/5/1995, era stata predisposta<br />

sul modello ordinario per le richieste di tal tipo (cfr. ff. 2 e ss. ud. cit.). In tale nota si<br />

chiedeva di precisare, in particolare, se sussistevano motivi ostativi al rilascio ovvero se<br />

l’interessato avesse dato concreti segni di ravvedimento.<br />

Il Prefetto, quindi, affidandosi, come di consueto, alle piu’ approfondite ed<br />

aggiornate notizie in possesso degli uffici investigativi della Questura, trattandosi di un<br />

soggetto che veniva appunto indicato come “diffidato ed indiziato di appartenenza alla<br />

mafia”, poneva due precisi quesiti, volti ad accertare:<br />

1) l’esistenza di “motivi ostativi” al rilascio della nuova patente richiesta<br />

dall’interessato;<br />

2) l’eventuale esistenza di “concreti segni di ravvedimento” da parte del diffidato.<br />

A questi due quesiti la Questura avrebbe dovuto rispondere e non v’è dubbio che il<br />

Bontate, essendo stato tratto in arresto due anni prima nella flagranza della contravvenzione<br />

all’obbligo di soggiorno in compagnia di altro soggetto indiziato mafioso e con una patente<br />

contraffatta, non soltanto aveva posto in essere una condotta del tutto opposta a quella<br />

richiesta di positivo ravvedimento, ma in modo specifico aveva dato prova di abusare del<br />

documento abilitativo alla guida.<br />

356

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!