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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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CASS. SEZ. 1 SENT. 02100 DELL’ 8/ 06/94 (C.C. 06/05/94)<br />

“In tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese da cosiddetto<br />

“collaborante”, è del tutto inconferente la considerazione che costui, essendo normalmente<br />

autore di reati di una certa gravità, miri alla fruizione di misure premiali in funzione della<br />

collaborazione prestata, dovendo, invece, farsi riferimento ai fini della verifica della sua<br />

attendibilità soggettiva, ad altri parametri, quali la spontaneità delle dichiarazioni, la<br />

persistenza delle medesime, la puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti; elementi<br />

questi, in presenza dei quali, resta irrilevante anche il motivo per il quale il collaborante si<br />

è indotto a formulare le sue accuse “.<br />

CASS. SEZ. 1 SENT. 02328 del 31/05/1995 (C.C. 14/04/1995)<br />

“In tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti<br />

compresi nelle categorie di cui all’art. 192 c.III e IV c.p.p., il giudice di merito ha il potere-<br />

dovere di verificare l’esistenza e la gravità di eventuali motivi di contrasto fra accusatori e<br />

accusati, tenendo, tuttavia, presente che l’esito positivo di un tale riscontro non può, di per<br />

sè, determinare come automatica e necessaria conseguenza l’inattendibilità delle accuse,<br />

ma deve soltanto indurre il giudice stesso ad una particolare attenzione onde stabilire, in<br />

concreto, se i motivi di contrasto accertati siano tali da dar luogo alla suddetta<br />

conseguenza”<br />

CASS. SEZ.1 SENT. 01429 DEL 12/5/1992 (C.C. 01/04/92)<br />

“ L’attendibilità di un chiamante in reità, ancorchè denegata per una parte delle sue<br />

dichiarazioni, non coinvolge necessariamente anche le altre parti, essendo compito del<br />

giudice verificare e motivare in ordine alle diversità delle valutazioni eseguite a proposito<br />

delle plurime parti di dichiarazioni rese da uno stesso soggetto”.<br />

CASS. SEZ. 1 SENT. 04526 DEL 21/12/1993 (C.C. 28/10/1993)<br />

“ L’imprecisione su un solo punto della chiamata in correità non è da sola<br />

sufficiente ad escludere l’attendibilità del collaborante allorchè, alla luce di altri obiettivi<br />

riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale<br />

indiziario e ritenga, con adeguata motivazione, la prevalenza degli elementi che sostengono<br />

la credibilità dell’accusa”.<br />

CASS. Sez. VI SENT. 04162 DEL 10/03/95 (CC.02/11/94)<br />

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