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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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appresentata dal dott. Borsellino (cfr. ff. 12 e 19 dep. Di Petrillo ud. cit.).<br />

Il successivo 21 Luglio, a distanza di pochi giorni dalla tragica strage in cui, tra gli<br />

altri, aveva perduto la vita anche il Procuratore Borsellino, diffusasi la notizia attraverso<br />

indiscrezioni giornalistiche, della collaborazione di Mutolo, si determinò la necessità di un<br />

immediato trasferimento di molti familiari del collaborante in strutture protette e,<br />

principalmente, del figlio, il quale si trovava ancora detenuto e a causa di ciò, aveva corso<br />

un gravissimo rischio per la propria incolumità personale (cfr. ff. 19 e ss. ud. cit.).<br />

Fin qui la testimonianza resa dal col. Di Petrillo, la quale ha consentito di ricostruire<br />

le fasi che precedettero la formalizzazione della collaborazione di Mutolo in modo<br />

assolutamente lineare, meticoloso e, soprattutto, perfettamente coincidente con le<br />

dichiarazioni rese sul punto all’odierno dibattimento dallo stesso collaborante,<br />

rafforzandone, di conseguenza, la complessiva attendibilità.<br />

A fronte delle plurime risultanze dibattimentali, aventi varia natura, documentale e<br />

testimoniale, assolutamente convergenti nella ricostruzione delle fasi iniziali della<br />

collaborazione di Gaspare Mutolo e coincidenti con la versione resa dallo stesso, la ifesa<br />

dell’imputato ha avanzato sospetti in ordine alla “stasi” verificatasi tra il Dicembre 1991 ed<br />

il Maggio successivo nella predetta collaborazione; in sede di controesame del teste Sinisi,<br />

la Difesa ha, poi, dedotto l’incompatibilità tra il contenuto del colloquio, intervenuto tra<br />

Mutolo ed il dott. Falcone, siccome riferito dal predetto teste, ed il contenuto della relazione<br />

del 17/12/1991, a firma dello stesso Sinisi e del dott. Falcone (cfr. ff. 21 e ss. ud.<br />

12/09/1994); ha, quindi, avanzato sospetti in ordine alla linearità di comportamento adottata<br />

nel caso in esame dal dott. Falcone, alludendo ad asseriti propositi del predetto magistrato di<br />

“tenere in quarantena” il collaborante in attesa di una sua promozione alla Procura<br />

Nazionale Antimafia (cfr. ff. 26 e ss ud. cit.) ed, infine, in sede di discussione finale, non ha<br />

esitato a definire falsa la deposizione del dott. Sinisi, asseritamente funzionale ad accreditare<br />

le dichiarazioni del collaborante, parimenti ritenute false, alludendo in modo evidente ad un<br />

“ complotto” ai danni dell’imputato, in virtu’ del quale sarebbe stato “utile” anticipare al<br />

Dicembre 1991 le dichiarazioni accusatorie di Mutolo, nell’ambito dell’odierno<br />

procedimento, a carico dell’imputato.<br />

Orbene, su tali linee difensive, il Collegio, rileva che il tentativo posto in essere dalla<br />

Difesa di insistere nel ritenere false le dichiarazioni accusatorie rese sul conto dell’odierno<br />

imputato da Mutolo, nonostante l’acquisizione non di semplici riscontri bensì di vere e<br />

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