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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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spontaneita', al disinteresse, alla costanza ed alla logica interna del racconto ed, inoltre, se<br />

sia confortata da riscontri estrinseci od obiettivi, cioe' da fatti storici che, se anche da soli<br />

non raggiungono il valore di prova autonoma della responsabilita' del chiamato in correita'<br />

(altrimenti sarebbero - essi stessi - sufficienti a provarne la colpevolezza),<br />

complessivamente considerati e valutati, risultino compatibili con la chiamata in correita' e<br />

di questa rafforzativi. Il giudizio di attendibilita' delle dichiarazioni accusatorie rese dal<br />

coimputato del medesimo reato o da persona imputata di reato connesso, non ha la<br />

funzione di fornire la prova della verita' del fatto che deve essere ancora dimostrato, ma<br />

solo quella di accertare che il coimputato o il dichiarante, in relazione a circostanze non<br />

marginali riferibili al destinatario delle dichiarazioni stesse, hanno detto la verita'. A tal<br />

fine le dichiarazioni in questione hanno bisogno di riscontri esterni la cui natura e specie<br />

non possono essere predeterminate. Non puo' pertanto escludersi che, in presenza di certe<br />

condizioni, anche una pluralita' di dichiarazioni di correi, tutte fra loro coincidenti,<br />

possano essere ritenute idonee a confermare l'attendibilita' dell'accusa formulata da uno<br />

dei coimputati. <strong>La</strong> sufficienza e la idoneita' delle cosiddette "chiamate di correo incrociate"<br />

debbono, pero', ritenersi subordinate all'avvenuto, rigoroso accertamento non solo della<br />

loro attendibilita' intrinseca, ma anche della coincidenza del loro contenuto e della loro<br />

autonomia, cosi' da escludere il dubbio di reciproche influenze e di successivo allineamento<br />

di dettagli in origine divergenti in ognuna di esse. Deve, dunque, essere garantito anche<br />

l'effettivo rispetto del pur valido principio che l'attendibilita' intrinseca di una chiamata in<br />

correita' non puo' essere desunta che dal disinteresse, dalla spontaneita' e dalla costanza di<br />

essa, elementi che devono formare oggetto d'accurata analisi da parte del giudice di merito<br />

il quale e' tenuto ad indicare i criteri seguiti e le scelte fatte al riguardo”.<br />

CASS. SEZ. 5 SENT. 08122 DEL 20/07/92 (UD.14/05/92)<br />

“In base all'espressa formulazione dell'art. 192 cod. proc. pen. possono essere<br />

considerati come legittimi elementi di riscontro alle dichiarazioni di un coimputato non<br />

solo quelli che si pongono in un diretto rapporto probatorio con il fatto da verificare, ma<br />

anche quelli che servono a confermare la mera attendibilita' del dichiarante, costituendo<br />

tale generale principio la diretta conseguenza dell'accoglimento, da parte del legislatore,<br />

della concezione unitaria della prova, nel suo momento valutativo. Pertanto, la<br />

convergenza di piu' dichiarazioni accusatorie implica l'esistenza di un reciproco riscontro,<br />

specie quando non sia emersa e neppure prospettata la possibilita' che quella convergenza<br />

possa essere il risultato di fraudolente o predisposte collusioni”.<br />

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