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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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dalla norma di cui all’art. 416 bis c.p. (basato sulla peculiare forza di intimidazione diffusa),<br />

continuando a sussistere in modo, pressocchè inalterato, anche sotto la vigenza della nuova<br />

normativa, allora dovrà applicarsi l’art. 416 bis c.p. in esso ritenendosi assorbito il reato<br />

meno grave di cui all’art. 416 c.p.<br />

In tal caso ci si troverebbe davanti ad una condotta criminale sostanzialmente<br />

unitaria che nel passato poteva essere ricondotta ad un’ipotesi incriminatrice piu’ riduttiva<br />

sub. art. 416 c.p., ma che a seguito dell’intervento della nuova figura di reato sarebbe<br />

punibile piu’ gravemente.<br />

Stante la natura permanente di entrambe le ipotesi di reato associativo, semplice e di<br />

tipo mafioso, ci si troverebbe in presenza di un reato unico nella sua struttura ma<br />

progressivo, in quanto diversamente e piu’ gravemente qualificato nel tempo.<br />

In tal caso l’attività delittuosa permanente nel tempo, in quanto lesiva di diverse<br />

disposizioni di legge, di cui una successiva e piu’ grave, determinerebbe l’assorbimento del<br />

reato minore nel reato maggiore, con conseguente assorbimento della pena meno grave in<br />

quella piu’ grave .<br />

materia:<br />

In tal senso si è espressa autorevole dottrina e la piu’ recente giurisprudenza in<br />

“ L’applicabilità dell’art. 416 bis c.p. si estende anche a condotte che, obiettivamente<br />

inquadrabili nelle previsioni di detta norma, siano state poste in essere prima della sua<br />

entrata in vigore e proseguite in epoca successiva, senza che ciò comporti violazione<br />

dell’art. 2 c.p., non verificandosi in tal caso il fenomeno della retroattività ma solo quello<br />

della naturale operatività della nuova specificante qualificazione di una medesima condotta<br />

la quale, altrimenti, per la parte pregressa, rimarrebbe autonomamente sanzionabile, con<br />

svantaggio dell’imputato in base alla piu’ generica norma incriminatrice preesistente,<br />

costituita dall’art. 416 c.p.” (cfr. Cass. 16 giugno 1992 in Giust. Pen. 1993, II,)<br />

<strong>La</strong> tesi del frazionamento della condotta associativa in due distinte contestazioni<br />

temporalmente correlate ai limiti di efficacia temporale delle norme, di volta in volta<br />

autonomamente applicabili secondo il principio del concorso di reati, seguita nei primi anni<br />

di vigenza della nuova norma incriminatrice (cfr. Cass. sez. I 28/03/1985- Ass. Palermo<br />

16/12/1987 Abbate + altri cit.), si risolve in una negazione della struttura unitaria del reato<br />

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