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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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ordine a tale delicato settore dei rapporti instaurati da “Cosa Nostra” avrebbero rischiato di<br />

travolgere in un generale giudizio di inattendibilità le loro complessive dichiarazioni (cfr.<br />

per tutti dichiarazioni rese sul punto da Tommaso Buscetta e da Gaspare Mutolo).<br />

D’altra parte non può trascurarsi di evidenziare che molti di questi collaboratori, che<br />

come il Mannoia hanno subito tragiche ritorsioni da parte di “Cosa Nostra” in danno dei<br />

loro piu’ stretti congiunti, hanno denunciato i ritardi con i quali lo Stato italiano aveva<br />

provveduto ad approntare adeguati strumenti normativi di tutela dei collaboratori di giustizia<br />

e dei loro familiari.<br />

Ed in effetti la storia della evoluzione della nostra legislazione in tema di pentiti di<br />

mafia è una storia piuttosto recente, spesso cadenzata dalla ricorrenza di tragiche<br />

“emergenze” che hanno contribuito ad accellerarne i ritmi di realizzazione.<br />

Non può non ricordarsi che una prima svolta sensibile sul piano legislativo si ebbe a<br />

seguito dell’omicidio del giudice Livatino, avvenuto ad Agrigento il 21 Settembre 1990,<br />

quando dalla magistratura siciliana (ed in modo speciale dai compianti Giovanni Falcone e<br />

Paolo Borsellino) si levò una vivace protesta per l’inefficienza della risposta dello Stato nei<br />

confronti della mafia che continuava a dare prove tangibili del proprio potere. Solo con il<br />

D.L. 15 Gennaio 1991 n° 8, poi conv. nella L. 15 Marzo 1991 n° 82, fu introdotta<br />

un’organica disciplina della protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni nei<br />

processi di mafia e con il successivo D.L. 13 Maggio 1991 n° 152, conv. nella L. 12 Luglio<br />

1991 n° 203, fu inserita nella legislazione la prima fattispecie premiale per i “dissociati”<br />

dalle organizzazioni mafiose (cfr. il già citato art. 8 della predetta legge). Non vi è dubbio,<br />

poi, che l’impulso piu’ forte all’azione da parte dello Stato di contrasto al fenomeno mafioso<br />

si è realizzato soltanto a seguito del compimento delle tragiche stragi in cui persero la vita,<br />

tra gli altri, i giudici Falcone e Borsellino; tali eventi gravissimi da un lato hanno segnato il<br />

momento piu’ alto della strategia di attacco di “Cosa Nostra” allo Stato e alla società civile,<br />

dall’altro hanno segnato una svolta decisiva nell’intensificazione dell’opera di<br />

predisposizione di adeguati strumenti normativi cui ha fatto seguito, significativamente, una<br />

diffusione generalizzata del fenomeno della dissociazione all’interno delle organizzazioni<br />

mafiose. Ed infatti dopo la strage di Capaci, è stato emanato il D.L. 8 Giugno 1992 n° 306,<br />

convertito con modificazioni nella legge 7 Agosto 1992 n° 356 (subito dopo la strage di via<br />

D’Amelio) con il quale sono stati introdotti, accanto ad inasprimenti dei trattamenti<br />

sanzionatori per gli imputati di associazione mafiosa, ulteriori benefici per i collaboratori di<br />

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