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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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soltanto evidenziando la negatività del parere espresso nell’occasione, tentando in ogni<br />

modo di descrivere la complessa personalità criminale del Buscetta, ma evidenziando anche<br />

l’incongruenza tra la circostanza dedotta dai pentiti di una sua “disponibilità “ nei confronti<br />

di “Cosa Nostra” ed il mancato intervento da parte del Riccobono nei suoi confronti per fare<br />

ottenere all’amico Buscetta un parere dal tenore meno drastico.<br />

Orbene dall’esame del fascicolo del Tribunale di Sorveglianza contenente la<br />

documentazione relativa alla concessione a Tommaso Buscetta della semi-libertà si evince<br />

che quel parere espresso dalla Questura di Palermo non ebbe alcuna efficacia preclusiva alla<br />

concessione della semi-libertà, tanto che con decisione emessa, a seguito dell’udienza<br />

camerale del 28/1/1980 dalla Sezione di Sorveglianza presso il Distretto della Corte di<br />

Appello di Torino il Buscetta veniva ammesso al regime della semi-libertà su parere<br />

favorevole espresso dallo stesso P.M. (cfr. p.v. di camera di consiglio in data 28/1/1980 e<br />

ordinanza del 31/1/1980- fascicolo acquisito all’udienza del 6/5/1994 - cfr. p. 16 elenco atti<br />

utilizzabili- n° 41 elenco doc. dep. dal P.M.).<br />

E' risultato che con fonogramma trasmesso il 17/12/1979 e successivo telegramma<br />

dell’8/1/1980, la sez. Sorveglianza del Tribunale di Torino, aveva avanzato alla Questura di<br />

Palermo richiesta di informazioni sull’istanza di semi-libertà proposta dal Buscetta in data<br />

23/8/1979. <strong>La</strong> Questura di Palermo aveva risposto con un parere negativo in data<br />

24/12/1979 a firma del Questore dell’epoca dott. Vincenzo Immordino; risulta allegata in<br />

atti la nota sulla personalità criminale del Buscetta, redatta dalla sez. Anti-mafia all’epoca<br />

diretta dal dott. Crimi. Il dott. Crimi, escusso all’udienza del 13/1/1995, ha dichiarato che la<br />

pratica in oggetto gli venne affidata dal dott. Contrada, all’epoca dirigente “ad interim” della<br />

locale Squadra Mobile, che gli aveva dato suggerimenti per evidenziare la pericolosità<br />

sociale del Buscetta, pretendendo una doppia redazione della nota da inoltrare al Tribunale<br />

di Torino, che aveva richiesto ulteriori notizie in ordine all’attualità della pericolosità<br />

sociale del Buscetta. Tuttavia le risposte fornite all’A.G. di Torino non erano valse a<br />

scongiurare la concessione della semi-libertà (cfr. dep. Crimi ud. cit. ff. 87 e ss.) . Ed infatti<br />

nell’ordinanza depositata in data 31/1/1980, con la quale si concedeva al Buscetta la semi-<br />

libertà, si dava atto che l’Autorità di P.S. consultata aveva lumeggiato in negativo le<br />

caratteristiche della personalità del Buscetta descrivendone la “complessa personalità<br />

criminosa” ed indicandolo come “boss” mafioso di prima grandezza, ma si constatava che<br />

tutte le informazioni trasmesse facevano riferimento ad epoca risalente a ben oltre un<br />

decennio addietro, ed in ogni caso a periodo anteriore alla sua lunga carcerazione, non<br />

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