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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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coinvolgimento del Servizio in queste situazioni”); ed una di tipo organizzativo non<br />

sussistendo nell’ambito di un piano di ristrutturazione organica del Servizio, intrapreso dallo<br />

stesso Malpica, la possibilità di assegnare al dott. Contrada una divisione specifica da<br />

dirigere (cfr. ff. 36 e ss.- 40- 57 ud. cit.); il teste ha dichiarato che, secondo la prassi vigente<br />

all’interno del S.I.S.D.E., quando si verificavano difficoltà con riferimento a funzionari di<br />

grado elevato normalmente si invitava il funzionario stesso a presentare spontaneamente una<br />

domanda di rientro nella propria Amministrazione di provenienza mentre il ricorso al<br />

provvedimento d’ufficio era eccezionalmente giustificato da situazioni particolarmente<br />

critiche nei confronti dei funzionari (che il teste ha definito “dure o tese” - cfr. f. 38 ud.<br />

cit.); ha ulteriormente spiegato che , sempre secondo la prassi vigente all’interno degli<br />

organismi di sicurezza, in caso di rifiuto alle dimissioni il provvedimento di restituzione<br />

poteva essere emesso dal Direttore del Servizio d’ufficio, con la piu’ ampia discrezionalità,<br />

senza neppure la necessità di adottare una motivazione, in ogni caso non impugnabile<br />

dinanzi ad organi giurisdizionali, essendo prevista unicamente una procedura amministrativa<br />

in base alla quale una commissione per il personale interna al C.E.S.I.S. (formalmente<br />

competente ad adottare i provvedimenti di restituzione) emetteva un parere non dotato di<br />

efficacia vincolante (cfr. ff. 51- 67 e ss. ud. cit.); il teste ha precisato che nel corso dello<br />

specifico colloquio avuto con il Direttore Malpica a proposito del dott. Contrada, pur non<br />

avendo previsto come concreta l’eventualità di un rifiuto da parte del funzionario alle<br />

richieste dimissioni, si era esplicitamente discusso del fatto che, se non ci fosse stata questa<br />

disponibilità, comunque avrebbero provveduto d’ufficio alla sua restituzione (cfr. f. 39 ud.<br />

cit.); nel corso del successivo colloquio avuto con il dott. Contrada ha dichiarato che costui<br />

si era limitato a fornirgli generiche notizie sull’associazione dei Cavalieri del Santo<br />

Sepolcro ed aveva richiesto di avere un colloquio diretto con il Direttore del Servizio che,<br />

secondo la prassi vigente, era stato verosimilmente preceduto da un colloquio con il suo<br />

capo di Gabinetto dott. Finocchi (cfr. ff. 40 e ss. ud. cit.); il teste ha, quindi, dichiarato che<br />

lo stesso Prefetto Malpica successivamente gli aveva riferito che “ c’era stato un contatto,<br />

una riunione a livello ministeriale” in cui era stato deciso che il dott. Contrada poteva<br />

continuare a rimanere nell’ambito del Servizio, quanto meno in attesa di una sua adeguata<br />

sistemazione nell’ambito della Polizia di Stato e gli aveva anche riferito di un accordo (non<br />

è stato in grado di specifcare se intervenuto con l’allora Capo della Polizia Parisi o con il<br />

Ministro Gava) per la proroga di tre mesi della restituzione (cfr. ff. 43 e ss. ud. cit.); ha<br />

ribadito di ricordare con certezza che il Prefetto Malpica “trattò la cosa a livello di<br />

Ministero dell’Interno” ed ha dichiarato di non essere stato al corrente che il Direttore<br />

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