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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Tale inserimento ben può prescindere da formalità o riti che lo ufficializzino potendo<br />

risultare “per facta concludentia” attraverso comportamenti che, sul piano sintomatico<br />

sottolineino la partecipazione alla vita dell’associazione (in tal senso cfr. da ultimo sent.<br />

Cass. Sez. Unite n° 16 5/10/1994 e sez. I del 13/6/1987).<br />

Non vi è dubbio, quindi, che la condotta tipica del reato di cui si discute consista nel<br />

far parte dell’associazione, il che importa che una condotta per essere aderente al tipo<br />

previsto dall’art. 416 bis c.p. deve rispecchiare un grado di compenetrazione criminale tale<br />

da potersi sostenere che egli sia stabilmente incardinato nella struttura organizzativa, con<br />

determinati, non contingenti o episodici, compiti anche per settori di competenza.<br />

Questa compenetrazione può essere, ovviamente, provata in tanti modi e se una delle<br />

fonti di prova ben può essere la chiamata in correità è certo che la piu’ pregnante fonte di<br />

prova è il ruolo svolto dal partecipe, in altri termini sono i “facta” i comportamenti svolti<br />

nella e per conto dell’associazione, comportamenti che consistono nell’assolvimento di<br />

compiti fisiologici propri dell’associazione e funzionali alla sua esistenza o al suo<br />

rafforzamento.<br />

<strong>La</strong> verifica, in concreto, della sussistenza del “metodo mafioso” come caratteristica<br />

organizzativo-strumentale riferibile al gruppo criminale nel suo complesso rende sufficiente,<br />

ai fini dell’accertamento della responsabilità dei singoli, la prova della sua consapevole<br />

appartenenza al gruppo e la sua adesione al programma associativo.<br />

“Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 416 bis c.p. non è necessario che<br />

siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o piu’ scopi alternativamente previsti<br />

dalla norma incriminatrice nè, perchè si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli<br />

associati, è necessario che ciascuno utilizzi la forza d’intimidazione nè consegua<br />

direttamente per sè o altri il profitto o il vantaggio contrassegnato dal connotato<br />

dell’ingiustizia. <strong>La</strong> condotta di partecipazione può, infatti assumere forme e contenuti<br />

diversi e variabili e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale,<br />

all’esistenza o al rafforzamento dell’associazione” (cfr. Cass. sez. II sent. n° 05386 del<br />

10/05/1994)<br />

Riassuntivamente, quindi, nel delitto di cui all’art. 416 bis c.p. mentre l’elemento<br />

materiale del reato è costituito dalla condotta di partecipazione all’associazione mafiosa,<br />

intendendosi la partecipazione come stabile permanenza di vincolo associativo tra gli autori<br />

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