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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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svizzere, essendo del tutto evidente che con quell’espressione egli intendesse riferirsi, così<br />

come chiaramente recepito dal commissario Gioia, ad un alto funzionario di Polizia italiano.<br />

Occorre evidenziare che l’ammissione fatta dal Tognoli in tale momento appare di<br />

particolare rilevanza in quanto il commissario Gioia era il primo funzionario di Polizia con<br />

il quale era entrato in contatto subito dopo avere realizzato la propria decisione di costituirsi<br />

alle Autorità elvetiche, in u problemi con la sua Amministrazione (“io allora posso dirle<br />

questa lettera non so nemmeno se l’ho letta: l’avvocato mi ha detto - l’ho preparata<br />

firmala- ed io la firmo, è l’avvocato del giornale ed io devo seguire la sua politica<br />

giudiziaria per quanto riguarda tutti i processi.... io le cose che ho scritto sul giornale, sono<br />

qui, ne rispondo, le racconto e vi ho detto tutto quello che potevo ricordarmi con la<br />

massima precisione possibile, per quanto riguarda la lettera, ripeto era un atto interno che<br />

doveva servire ad una composizione di una vertenza giudiziaria in cui io entravo fino ad un<br />

certo punto”.<br />

Il prof. Franco Coppi, escusso all’udienza del 30/6/1995, ha confermato di avere<br />

assistito il dott. Contrada nella presentazione della querela e nelle vicende processuali che<br />

ne erano conseguite ricordando che nel corso dei primi contatti il suo assistito aveva fatto<br />

presente di non volere addivenire ad accordi amichevoli anche perchè “al Ministero degli<br />

Interni giudicavano quell’articolo offensivo oltre che per lui anche per la struttura di cui a<br />

quell’epoca faceva parte, e quindi desideravano una risposta dura, decisa a questi articoli<br />

ritenuti diffamatori”; ha dichiarato di avere avuto rapporti amichevoli con l’avv.to Flamini<br />

e di cordialità con il giornalista Chiodi, con i quali nell’attesa dell’inizio della prima udienza<br />

fissata per la trattazione della causa aveva discusso della possibilità di addivenire ad una<br />

composizione della controversia; ha affermato di non ricordare con precisione chi avesse<br />

assunto l’iniziativa dell’accordo, ma era stato lui ad assumere l’iniziativa della richiesta di<br />

un rinvio del dibattimento ad altra udienza; successivamente era stata concordata la<br />

soluzione da adottare: i querelati si erano dichiarati pronti a riconoscere l’infondatezza delle<br />

accuse e la controparte aveva preteso che tale riconoscimento risultasse dall’atto di<br />

remissione di querela presentato al dibattimento e che le spese del procedimento fossero<br />

poste a carico degli imputati; si era reso promotore dell’accettazione di quell'accordo da<br />

parte del proprio cliente prospettandogli come piu’ efficace quell’immediato riconoscimento<br />

di estraneità ai fatti piuttosto che affrontare l’aleatorietà di un processo dai tempi di<br />

trattazione normalmente lunghi; il dott. Contrada aveva espresso l’esigenza di parlare della<br />

soluzione con i propri superiori al Ministero e quindi aveva aderito alla sua proposta; ha<br />

ricordato che nel corso della sua esperienza professionale, in diverse occasioni, aveva<br />

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