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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Pasquale con riferimento alle ragioni di quella specifica decisione palesategli dal Direttore<br />

del servizio e da quanto dichiarato concordemente dai testi De Pasquale e Parisi in ordine<br />

alla prassi vigente in materia di adozione di provvedimenti discrezionali di restituzione di<br />

funzionari del S.I.S.D.E. all’Amministrazione di provenienza cui si ricorreva in situazioni di<br />

valutazione negativa dell’operato o dell’affidabilità dei destinatari; 3) il Capo della Polizia<br />

aveva, anche in questo caso, consigliato a Contrada di dimettersi; 4) il dott. Contrada si era<br />

rifiutato e, a seguito di una riunione a livello ministeriale sulla questione, aveva trovato il<br />

modo di convincere il Direttore Malpica a mutare parzialmente la sua originaria decisione<br />

tanto è vero che, a distanza di alcuni giorni dall’incontro con il Direttore, annotato<br />

nell’agenda del dott. Contrada alla data del 25 Febbraio 1988, e precisamente il 22 Marzo il<br />

Prefetto Malpica aveva dimostrato in un documento ufficiale di volere solo acconsentire ad<br />

attendere fino al termine finale del distacco al Servizio che scadeva nel mese di Agosto; ciò<br />

aveva fatto anche se sarebbe stato sufficiente lasciare scadere il termine finale del distacco<br />

che avrebbe determinato automaticamente il rientro in Polizia del funzionario nei confronti<br />

del quale aveva, invece, deciso in precedenza non soltanto di formalizzare la determinazione<br />

di non rinnovargli l’incarico alla scadenza prevista in un documento inviato al C.E.S.I.S.,<br />

ma anche di annotarvi la motivazione (“sopravvenute esigenze e nuove valutazioni di<br />

merito”) normalmente non necessaria trattandosi di provvedimento assolutamente<br />

discrezionale; 5) alla data del 27 Giugno il Prefetto Malpica aveva scritto un’altra lettera con<br />

la quale aveva comunicato al C.E.S.I.S. di “ ritenere necessario il rinnovo dell’incarico per<br />

il triennio successivo al 12 Agosto 1988” del dott. Contrada, senza fare alcun riferimento<br />

alle eventuali circostanze che avevano fatto venire meno a distanza di soli tre mesi quelle<br />

esigenze e valutazioni di merito cui egli stesso aveva fatto riferimento nel primo<br />

provvedimento.<br />

Nel corso della sua deposizione dibattimentale il teste Malpica non ha chiarito i<br />

motivi della sua prima drastica decisione adottata nei confronti del suo funzionario, nè quelli<br />

della sua parziale modifica con il provvedimento del Marzo 1988 nè quelli della sua<br />

definitiva rinuncia nel Giugno 1988.<br />

A seguito delle domande rivoltegli su tale questione ha esordito ammettendo di avere<br />

avuto un colloquio con il Capo del personale, ma ha dichiarato di non ricordare i motivi<br />

della decisione di richiedere al dott. Contrada le sue dimissioni, dopo poco ha tentato di<br />

ricollegare la sua decisione unicamente ad esigenze di ristrutturazione del Servizio; è stato,<br />

quindi, necessario contestare al teste il contenuto delle sue precedenti dichiarazioni rese alla<br />

Procura della <strong>Repubblica</strong> di Palermo in data 28/3/1994 (acquisite all’udienza del 14/9/1994)<br />

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