07.06.2013 Views

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

preliminare di denuncia del 4/7/1975 - v. sentenza citata-) i reati piu’ gravi soltanto a<br />

Micalizzi Michele, Davì Salvatore e Buffa Antonino e la stessa decisione aveva adottato il<br />

G.I. con il mandato di cattura del 4/8/1975 (v. sentenza citata).<br />

<strong>La</strong> residuale accusa di associazione per delinquere (Micalizzi Michele, Davì<br />

Salvatore, Buffa Antonino, Riccobono Rosario, Mutolo Gaspare e Micalizzi Salvatore erano<br />

imputati del delitto di cui all'art.416 c.p. per essersi associati tra loro e con ignoti allo scopo<br />

di commettere piu’ delitti contro il patrimonio - in Palermo il 2/7/1975), non ritenuta<br />

sufficientemente provata già dal giudice di primo grado, con pronuncia successivamente<br />

confermata nel corso di altre fasi del giudizio, aveva condotto all’assoluzione di tutti i<br />

soggetti denunciati.<br />

Con ciò non si vuole mettere in dubbio l'effettiva volontà e determinazione da parte<br />

degli inquirenti di individuare i responsabili del grave fatto di sangue che aveva colpito<br />

proprio un esponenente della locale Squadra Mobile, così come non può mettersi in dubbio<br />

la circostanza, acclarata da molti testi nell’odierno procedimento, che il dott. Contrada,<br />

nell’occasione, aveva assunto personalmente la direzione delle indagini, peraltro eseguite in<br />

un periodo, che secondo le stesse dichiarazioni rese da Gaspare Mutolo, egli era ancora un<br />

funzionario di Polizia ineccepibile (il rapporto conclusivo di denuncia risale, come già<br />

evidenziato al Settembre del 1975).<br />

Ciò che però emerge con assoluta certezza è che, comunque, quel procedimento si<br />

era concluso sin dalle sue primissime fasi con una soluzione giudiziaria che per Rosario<br />

Riccobono e Gaspare Mutolo era stata totalmente favorevole, il che preclude ogni possibilità<br />

di odierna rilettura di tale vicenda come causa della falsità delle accuse di Gaspare Mutolo<br />

nei confronti dell’odierno imputato, asseritamente ispirate da motivi di vendetta.<br />

A ciò si aggiunga che anche nell’ottica degli “uomini d’onore” ed in particolare di<br />

quelli piu’ vicini alla cosca mafiosa coinvolta nell’episodio delittuoso in oggetto, il fatto<br />

accaduto era stato ritenuto di particolare gravità : l’omicidio di un agente di P.S., non era<br />

certo uno di quei fatti per i quali neppure “Cosa Nostra” poteva pretendere l’impunità.<br />

Ciò si evince in modo esplicito dalle dichiarazioni rese all’odierno procedimento da<br />

Gaspare Mutolo e da Francesco Marino Mannoia, i quali hanno concordemente riferito sul<br />

punto, rivelando come all’interno del gruppo di mafia in questione i fatti accaduti erano<br />

ritenuti “ evidenti” e “molto gravi” (cfr. dich. Mutolo ud. 7/6/1994 ff. 216 e ss.e Mannoia<br />

290

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!