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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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può che comportare come conseguenza speculare quella della deliberata menzogna posta in<br />

essere ai suoi danni sia dalla vedova Parisi che dal prof. Galasso, che non trova alcuna<br />

plausibile ragione neppure in ipotetici interessi in tal senso e che non ha avuto alcuna<br />

rispondenza nelle risultanze processuali.<br />

Parimenti infondato si è rivelato anche l’espediente difensivo di ricondurre ad altra<br />

causa l’occasione della visita dell’imputato a casa Parisi (v. permesso di soggiorno per<br />

camerieri filippini) che è stato possibile confutare oltre che con la dichiarazione resa in<br />

proposito dalla teste Ziino (cfr..ff. 33 e ss. ud. 31/5/1994) anche sulla base delle annotazioni<br />

contenute nell’agenda dell’imputato da dove è possibile evincere che la sig.ra Parisi gli<br />

aveva parlato della questione relativa ai camerieri filippini, ma ciò era avvenuto ben due<br />

anni prima rispetto alla visita in oggetto connessa alla sua deposizione dinanzi al G.I. di<br />

Palermo dott. Falcone (cfr. annotazione in data 4/4/1986 “ore 10 dalla sig.ra Parisi- mi<br />

parla della questione del cameriere filippino”).<br />

E' del tutto credibile, poi, che la sig.ra Ziino, dopo avere subito già per due volte<br />

(nel 1985 e nel 1988) i comportamenti inusitati per la sua funzione e intimidatori del dott.<br />

Contrada, che avendo saputo della sua deposizione al dott. Falcone le aveva dato la prova di<br />

essere in grado di conoscere in tempi molto brevi anche notizie riservate, quando era stata<br />

posta a diretto confronto con l’odierno imputato aveva avvertito un senso di profondo<br />

disagio e di soggezione nei suoi confronti e per questo aveva deciso di modificare<br />

parzialmente le sue precedenti dichiarazioni (v. deposizione dell'avv. Galasso, cit.).<br />

Invero dalla lettura di quel verbale è agevole evincere che inizialmente la teste aveva<br />

confermato quanto già dichiarato al giudice Falcone ma successivamente, sollecitata dal<br />

dott. Contrada ad aderire alla sua interpretazione dell’episodio relativo alla sua visita<br />

nell’immediatezza del delitto, la sig.ra Parisi si era comportata di conseguenza.<br />

Dall’insieme delle risultanze acquisite è stato accertato che il comportamento posto<br />

in essere dall’imputato nel 1985 era univocamente diretto, in via preventiva e tempestiva, ad<br />

apprendere se la vedova Parisi fosse in possesso di notizie di rilievo sull’omicidio del marito<br />

inducendola a tacere su tali circostanze ove ne fosse stata a conoscenza; il comportamento<br />

posto in essere nel 1988 dimostra che il dott. Contrada aveva un particolare interesse a<br />

seguire le indagini su quell’omicidio, rimasto uno dei piu’ inquietanti e irrisolti tra i delitti di<br />

mafia commessi a Palermo, dimostrando anche di avere fonti in grado di rivelargli notizie<br />

riservate dall’interno delle Istituzioni.<br />

Tale condotta è un ulteriore conferma del tipico “modus operandi” adottato<br />

dall’imputato, costituisce obiettivamente un contributo diretto a procurare notizie<br />

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