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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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itenuto affetto da disturbi nervosi non era certamente il soggetto cui si sarebbero potuti<br />

rivelare particolari attinenti ad indagini riservate di un certo rilievo, ma egli già nel 1984,<br />

quando era pervenuto in Questura un anonimo in cui facendo riferimento al contesto di<br />

Cefalu’ si ipotizzava che Cosimo Di Paola avesse potuto favorire la fuga di Oliviero<br />

Tognoli, aveva scritto una relazione inviata al Questore in data 31/10/1984 nella quale aveva<br />

escluso in modo assoluto la fondatezza delle accuse in esso contenute (cfr. ff. 13 e 14 ud.<br />

4/10/1994).<br />

Sul punto il teste Arnaldo <strong>La</strong> Barbera, escusso all’udienza del 20/7/1994, che ha<br />

eseguito indagini su tale documento anonimo su delega della Procura di Caltanissetta, ha<br />

riferito che l’accertamento sulla fondatezza dell’anonimo era stato demandato ai dott.ri De<br />

Luca, all’epoca capo della Criminalpol, ed al dott. D’Antone, all’epoca capo della Squadra<br />

Mobile, i quali con due informative scritte avevano escluso categoricamente anche la mera<br />

possibilità che il Di Paola potesse essere coinvolto nella propalazione di notizie al Tognoli o<br />

in un suo presunto favoreggiamento: il dott. De Luca aveva escluso il coinvolgimento sulla<br />

base dell’estrema riservatezza dell’operazione diretta alla cattura del Tognoli ed anche<br />

perchè l’incarico ricoperto all’epoca dal dott. Di Paola nell’ambito dell’Ufficio Misure di<br />

Prevenzione escludeva qualsiasi possibilità di conoscenza preventiva delle notizie<br />

riguardanti la predetta operazione di P.G.; il dott. D’Antone muovendo da identiche<br />

considerazioni aveva negato, anche a livello di mero sospetto, qualsiasi coinvolgimento del<br />

Di Paola nella vicenda Tognoli; il teste <strong>La</strong> Barbera, attualmente Questore di Palermo, ha<br />

escluso sulla base della propria esperienza professionale che l’Ufficio Misure di<br />

Prevenzione venga informato nell’immediatezza di provvedimenti di esecuzione di fermi o<br />

arresti (cfr. ff. 66 e ss. ud. 20/7/1994).<br />

All’odierno dibattimento il dott. De Luca ha confermato le conclusioni cui era<br />

pervenuto nella relazione citata a sua firma precisando che dell’operazione in oggetto erano<br />

informati solo lui e alcuni suoi stretti collaboratori, ribadendo che l’ufficio cui era addetto il<br />

dott. Di Paola certamente non era stato informato dell’operazione di P.G. finalizzata alla<br />

cattura del Tognoli almeno finchè la stessa era ancora in corso (cfr. ff. 14 e ss. 42- 51 e ss.<br />

61 e ss. ud. 4/10/1994).<br />

Anche il dott. D’Antone nel confermare la relazione a sua firma ha dichiarato che<br />

non erano state evidenziate responsabilità a carico del Di Paola, neppure a livello di<br />

sospetto, nonostante fossero stati accertati i lontani rapporti di parentela acquisita esistenti<br />

tra il Di Paola ed il Tognoli (un fratello di Marianna Matassa, moglie di Tognoli, aveva<br />

sposato una donna la cui sorella aveva sposato Di Paola- rapporto cui ha fatto cenno anche il<br />

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