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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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quello dell’avvenuto passaggio del dott. Contrada nella “disponibilità di Cosa Nostra”,<br />

indubbiamente, consentiva al predetto di venire a conoscenza della maggior parte delle<br />

operazioni di P.G., e certamente di quelle piu’ importanti, sia preventivamente che quando<br />

le stesse erano in corso, e se anche tale possibilità non può ritenersi assoluta al fine di<br />

“garantire “ la latitanza del Riccobono è certo che ne ha costituito un prezioso ausilio, se,<br />

come è pacifico, il Riccobono è riuscito sempre a sfuggire alle operazioni finalizzate alla<br />

sua cattura pur continuando a svolgere a Palermo, proprio nel periodo compreso tra il 1977<br />

ed i primi anni ‘80 , una “latitanza” piuttosto tranquilla .<br />

Tale circostanza che di per sè, costituisce confutazione alla tesi addotta dalla difesa<br />

secondo cui, lasciata la Squadra Mobile, il dott. Contrada non avrebbe piu’ potuto essere a<br />

conoscenza delle operazioni di Polizia finalizzate alla cattura del Riccobono, contribuisce a<br />

rafforzare ulteriormente l’attendibilità del collaborante Mutolo.<br />

Non può trascurarsi di esaminare che il soggetto indicato dal Riccobono a Mutolo,<br />

quale intermediario rispetto al dott. Contrada, nell’occasione del colloquio da lui preteso<br />

perchè infastidito dall’esistenza di fonti confidenziali che ne segnalavano la presenza nella<br />

zona indicata e che il predetto funzionario di Polizia non dimostrava di controllare<br />

adeguatamente, l’avv.to Cristoforo Fileccia, escusso all’udienza dell’11/4/1995, ha negato la<br />

circostanza.<br />

Nel corso delle proprie dichiarazioni Mutolo non si è limitato a dire che, in<br />

quell’occasione il legale in questione aveva fatto da intermediario tra Riccobono ed il dott.<br />

Contrada, ma ha sostenuto che egli svolgeva tale funzione abitualmente, aggiungendo che ,<br />

pur non essendo il legale di Riccobono, l’avv.to Fileccia gli era amico, come egli stesso<br />

aveva constatato personalmente vedendoli insieme parlare tra loro piu’ volte, affermando,<br />

altresì, di essere al corrente che lo stesso era amico, anche, di altri personaggi mafiosi, tra i<br />

quali ha indicato Salvatore Inzerillo e Salvatore Di Maggio (cfr. ff. 222 e ss. ud. 7/6/1994 e<br />

ff. 5 e ss. ud. 12/7/1994).<br />

Nel corso dell’udienza del 7/6/1994 il P.M. ha fatto presente che nei confronti del<br />

predetto legale erano in corso indagini, ma non avendo precisato per quale reato la Procura<br />

della <strong>Repubblica</strong> stava procedendo, non ha consentito al Tribunale di valutare l’esistenza di<br />

eventuali ipotesi di collegamento tra tali indagini e l’odierno procedimento, ai fini delle<br />

preclusioni di cui all’art. 197 c.p.p. (cfr. f. 184 ud. 7/6/1994).<br />

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