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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Va, poi, osservato che in merito al rapporto con Stefano Bontate, nessuno degli<br />

elementi indicati dall’imputato a dimostrazione dell’attività investigativa svolta nei<br />

confronti di tale soggetto si pone in contraddizione logica con le dichiarazioni rese dal<br />

Cancemi e dagli altri collaboratori di giustizia.<br />

Sempre all’udienza del 12/10/1994, l’imputato ha fatto riferimento al ruolo svolto<br />

per l’individuazione del Bontate come mafioso nel 1963, alla sua denuncia nell’ambito del<br />

rapporto dei c.d. 114 e alla proposta dello stesso per l’applicazione al soggiorno obbligato.<br />

Come è già stato evidenziato, tutta la predetta attività investigativa è stata posta in<br />

essere dal dott. Contrada in un periodo in cui gli stessi collaboratori di giustizia (v. Mutolo)<br />

hanno dichiarato che l’imputato era un funzionario temuto per l’organizzazione criminale<br />

“Cosa Nostra” e pertanto nessun rilievo può avere a fini difensivi. Egli ha, quindi, fatto<br />

ricorso ad un altro argomento, rivelatosi, però, infondato.<br />

Ed infatti, ha evidenziato che, nel periodo in cui, secondo Cancemi, egli avrebbe<br />

avviato gli iniziali contatti con Stefano Bontate (il 1976), questi era rimasto al soggiorno<br />

obbligato in un comune lontano da Palermo.<br />

Orbene, dalla documentazione contenuta nel fascicolo permanente della Questura ed<br />

in quello del I° Distretto di Polizia già citati, è stato possibile riscontrare che per tutto il<br />

periodo del soggiorno obbligato, ed anche nel 1976, Stefano Bontate aveva fruito di<br />

numerosissimi permessi che aveva trascorso a Palermo nella propria abitazione e quando nel<br />

Giugno del 1976 gli era stato revocato l’obbligo di dimora nel comune di Cannara (prov.<br />

Perugia) con imposizione nei suoi confronti della presentazione bisettimanale all’Autorità di<br />

P.S., egli era stato autorizzato, persino a trasferirsi in noti alberghi del circondario per<br />

trascorrervi la propria villeggiatura (a titolo esemplificativo cfr. fonogramma in data<br />

22/1/1976 in cui si dà atto della concessione al dimorante obbligato nel comune di Cannara,<br />

Stefano Bontate, di una proroga di giorni trenta di un precedente permesso- fonogramma in<br />

data 22/2/1976 in cui si fa riferimento al permesso fruito dal Bontate con ingiunzione a<br />

presentarsi entro il 23 Febbraio nel comune di Cannara- fonogramma del 23/6/1976 in cui si<br />

dà atto della revoca dell’obbligo di dimora nel comune di Cannara e dell’imposizione<br />

dell’obbligo di presentarsi due volte la settimana presso l’Autorità di P.S., con imposizioni<br />

di orari di permanenza nella propria abitazione- giusta ordinanza del G.I. del 16/3/1973-<br />

fonogramma in data 18/9/1976 del I° Distretto in cui si dà atto della presenza a Palermo del<br />

Bontate e si autorizza lo stesso a recarsi presso i propri fondi per motivi di lavoro-<br />

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