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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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“boss” mafioso.<br />

E d’altra parte, sia Mutolo, che Mannoia e Buscetta, “uomini d’onore” che per<br />

ragioni attinenti alle dinamiche interne di “Cosa Nostra”, avevano avuto i piu’ intensi<br />

rapporti con il Riccobono, escussi nel presente procedimento, hanno concordemente parlato,<br />

nel corso delle rispettive deposizioni, del Riccobono sempre come “latitante” anche con<br />

riferimento a periodi in cui questi, certamente, era “irreperibile”, dimostrando che<br />

all’interno di “Cosa Nostra” tale distinzione non aveva alcuna importanza, contando soltanto<br />

la necessità per il mafioso di sottrarsi alle ricerche di Polizia e di rimanere libero nel proprio<br />

territorio.<br />

A tal proposito, si rileva, infatti, che, secondo Mutolo, Riccobono “dal 1973 in poi<br />

fu sempre latitante” (cfr. ud. 7/6/1994 ff. 43 e 59); Marino Mannoia, con riferimento<br />

precipuo agli anni 1978 e 1979 (nei quali il Riccobono era tecnicamente irreperibile) ha<br />

parlato della “latitanza” di Riccobono (cfr. f. 17 ud. 29/11/1994); Buscetta Tommaso, ha<br />

parlato in piu’ punti della propria deposizione della “latitanza disinvolta” che non soltanto il<br />

Riccobono ma anche altri mafiosi conducevano a Palermo, ed ha riferito uno specifico<br />

episodio di una visita ricevuta in carcere dallo stesso Riccobono durante la sua “latitanza”,<br />

che può essere collocata tra il Maggio 1976 e l’Agosto 1977 (per una parte di tale periodo,<br />

dall’Aprile 1977, il Riccobono era “irreperibile” - cfr. dep. Buscetta ud. 25/5/1994 ff. 7- 8-<br />

17-18-19 e 62 - tale episodio descritto da Buscetta ha trovato puntuale riscontro nelle<br />

dichiarazioni rese da Mutolo, in quel periodo detenuto insieme al Buscetta nel carcere<br />

dell’Ucciardone . cfr.f. 63 ud. 7/6/1994 e ff. 10 e ss. ud. 12/7/1994).<br />

Ad ulteriore e definitiva conferma che tale formale distinzione tra “latitanza” ed<br />

“irreperibilità” del Riccobono non era rilevante neppure per gli stessi appartenenti alle Forze<br />

Dell’Ordine si segnala che in alcuni atti contenuti nel fascicolo personale del Riccobono, già<br />

citato, si usano i due termini in modo tecnicamente improprio (a titolo esemplificativo cfr.<br />

p.v. di vane ricerche redatto dalla squadra Mobile di Palermo, in data 7/8/1975, nel quale si<br />

definisce il Riccobono “irreperibile” mentre lo stesso era in realtà latitante - ed al contrario<br />

nella nota di trasmissione alla Squadra Mobile, in data 8/10/1978, di p.v. di vane ricerche<br />

del Riccobono, redatta dal Commissariato di P.S. di Mondello, si specifica “significando<br />

che il soprascritto Riccobono Rosario è latitante” mentre in realtà lo stesso era, a quella<br />

data, tecnicamente irreperibile).<br />

Ciò posto, proseguendo nell’analisi dei riscontri acquisiti alle dichiarazioni rese da<br />

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