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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Ed in effetti, già dal successivo interrogatorio reso sempre negli U.S.A. a magistrati<br />

della Procura della <strong>Repubblica</strong> di Palermo, nel Gennaio del 1994, il Mannoia aveva riferito<br />

di altri poliziotti (v. dott. Vincenzo Speranza) ed in quel contesto, che pure non riguardava<br />

in modo specifico la posizione dell’ imputato, vertendo sugli omicidi confessati dal<br />

collaborante, aveva avuto modo di ricollegare i propri ricordi sul conto del dott. Speranza ad<br />

uno preciso fatto delittuoso in cui era stato coinvolto (tentato omicidio Lo Piccolo), e,<br />

quindi, al dott. Contrada, quale altro funzionario di Polizia in rapporti con esponenti di<br />

“Cosa Nostra”.<br />

Nel corso dell’udienza dibattimentale del 29/11/1994 il Mannoia ha approfondito la<br />

trattazione della posizione dell’odierno imputato, integrando le proprie informazioni anche<br />

con riferimento al dott. Speranza ed al dott. Purpi, altro poliziotto accusato dal Mannoia di<br />

collusione con “Cosa Nostra”.<br />

Orbene, la ricostruzione della progressiva esposizione da parte del Mannoia delle<br />

notizie in suo possesso sull’ imputato, caratterizzata da approfondimenti mnemonici e da<br />

successivi sforzi di chiarezza nella ricostruzione delle proprie conoscenze, non legittima di<br />

per sè un giudizio di inaffidabilità della fonte o un sospetto di adattamento manipolatorio<br />

delle sue dichiarazioni. Tale sforzo di chiarezza da parte del Mannoia appare tanto piu’<br />

genuino ove si consideri che il collaborante dal momento della sua scelta di totale<br />

collaborazione con la Giustizia a quello in cui è stato escusso nell’ambito dell’odierno<br />

procedimento ha avuto ben poche occasioni di contatti con l’A.G. italiana avendo risieduto<br />

per lunghi periodi negli U.S.A, e che, nel corso di quei pochi interrogatori è stato sottoposto<br />

ad una serie di domande concernenti argomenti impegnativi e disparati, spesso<br />

cronologicamente collocati in epoche lontane nel tempo, in condizioni che, obiettivamente,<br />

non appaiono funzionali ad una serena ricostruzione delle proprie conoscenze (v.<br />

interrogatorio dell’Aprile del 1993).<br />

Con questo non si vuole omettere di rilevare che il dato relativo alla successione nel<br />

tempo delle dichiarazioni del Mannoia impone di valutare con maggiore prudenza le sue<br />

dichiarazioni al fine di verificare se le notizie in suo possesso siano state frutto di pedissequi<br />

adeguamenti ad altre risultanze processuali ovvero se lo stesso abbia introdotto con le<br />

proprie dichiarazioni particolari o episodi nuovi idonei a rivelarne l’autonomia rispetto ad<br />

altre fonti e la attendibilità rispetto a riscontri di natura estrinseca.<br />

Ed invero non può sostenersi, avuto riguardo alla normativa attualmente vigente in<br />

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